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Data: 18/04/2019 12:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Con il Messaggio n. 1551/2019 (qui sotto allegato), l'INPS ha fornito nuove e importanti precisazioni sulla riforma pensioni contenuta nel decreto 4/2019. Nel dettaglio, sono quattro i capitoli che compongono il messaggio, relativi a: Quota 100, Opzione donna, Pensione anticipata Fornero e Precoci. In ogni sezione sono raccolte area le risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal "decretone" convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019. Ecco alcune delle più importanti.
Pensione Quota 100[Torna su] Il capitolo più corposo è quello relativo a Quota 100, la riforma pensionistica, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che consentirà di andare in pensione in anticipo, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (in ogni caso la somma dell'età e degli anni di contributi versati deve essere pari a 100). Militari e poliziotti: niente Quota 100L'INPS chiarisce che i soggetti che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non potranno accedere alla pensione quota 100. Invece, i soggetti che hanno svolto l'ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di "militare" o equiparato, potranno accedere alla pensione Quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico. Ancora, i titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, potranno accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi. Requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianitàLa contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell'indennità di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), spiega il messaggio, sarà utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, a tal fine non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.). In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati dovrà essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi. Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensionePer quanto riguarda l'esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo di Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, l'INPS spiega che l'interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, dovrà esercitare la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo. Titolari di APE e APE socialeL'INPS rammenta che l'APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all'estero. Di conseguenza, il titolare dell'APE sociale potrà conseguire la pensione Quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non potrà più percepire l'indennità. Inoltre, anche l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell'APE il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 8 della circolare n. 28/2018. Quota 100 con sistema contributivo e valutazione anzianitàAi fini del computo dell'anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100, spiega il messaggio: - non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; - la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5; - è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.). Altri chiarimentiL'INPS chiarisce che potrà conseguire la pensione Quota 100 anche l'interessato che, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, abbia maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica. Non osta al conseguimento di Quota 100 neppure la titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.). La titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all’art. 14, invece, osta al conseguimento della pensione quota 100 anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali. Per il conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all'amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata Al fine di individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall'attività di lavoro, occorrerà fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Pensione c.d. opzione donna[Torna su] Per quanto riguarda Opzione Donna, l'INPS spiega che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni, sono utili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione o equiparati (ad esempio, NASpI, ASpI, Mini-ASpI, etc.), tenuto conto che per dette lavoratrici l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo. Lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionisticoLe lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, potranno conseguire la pensione, al ricorrere dei prescritti requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 15 del D.L.n. 4/2019. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione, potrà essere oggetto di rinuncia. Pensione anticipata "Fornero"[Torna su] In relazione alla pensione anticipata di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (conv. con mod, dalla legge n. 214/2011), ai fini della liquidazione è valorizzata tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativiLa pensione anticipata in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012, spiega l'Istituto, si consegue, su domanda e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi, per le donne, ovvero decorsi 3 mesi dal perfezionamento, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, dei predetti requisiti contributivi. Pensione anticipata precoci[Torna su] Fermo restando che la c.d. finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, la decorrenza della pensione non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.
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