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Data: 23/04/2019 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - un restyling mirato della normativa sull'ordinamento della professione Forense l. n. 247/2012. Tra cui, in primi, lo stop ai requisiti di effettività continuità e abitualità per esercitare la professione perché limitano la libertà del professionista, la reintroduzione dei codici commentati agli esami di abilitazione e la possibilità per il praticante di sostituire anche altri colleghi e non solo il suo dominus, e infine la modifica della norma che disciplina l'iscrizione alle giurisdizioni superiori, che discrimina le nuove generazioni di difensori. E' quanto chiede la proposta di legge n. 1237 (sotto allegata) presentata dalla deputata Enza Bossio alla Camera e ora assegnata alla II Commissione Giustizia. Ecco le novità:
Avvocati: stop al requisito dell'effettività per esercitare la professione[Torna su]
La proposta di legge n. 1237 del 4 ottobre 2028 si pone l'obiettivo di modificare, tra le altre cose, la formulazione dell'art 21 della legge n. 247/2012, che disciplina l'ordinamento della professione forense. La continuità, l'effettività e l'abitualità dell'esercizio della professione rappresentano infatti precondizioni per la permanenza dell'iscrizione all'albo, tanto che il loro venir meno comporta la cancellazione dallo stesso. In questo modo si crea una selezione, non in base alle competenze e all'importante funzione sociale svolta dal singolo professionista, ma alle singole capacità economiche. Il tutto in palese violazione dei principi fondanti della professione forense, che deve poter essere esercitata in maniera libera e indipendente, senza alcun condizionamento esterno, come il fatturato o il numero di pratiche gestite. Libertà e indipendenza che nel nostro Paese sono minate anche da una Cassa Forense che, indipendentemente dal guadagno del neo iscritto, chiede il versamento di un contributo minimo, in palese violazione con il principio di proporzionalità e progressività previste dall'art 53 della Costituzione. Subordinare l'esercizio della professione al requisito dell'effettività, continuità e abitualità contrasta inoltre con l'art. 33 della Costituzione, che subordina l'accesso alle professioni, esclusivamente al superamento del relativo esame di abilitazione. Di nuovo i codici commentati all'esame di abilitazione[Torna su]
Da correggere anche il comma 7 dell'art 46 della legge n. 247/2012, secondo cui: "Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali." Nell'esercizio della professione, fin dalla pratica forense, il supporto della giurisprudenza è fondamentale per la risoluzione dei casi. Non tenere conto di questo aspetto e pretendere che i candidati memorizzino una quantità infinità di massime giurisprudenziali ai fini dell'esame è assurdo e irrealistico. L'accesso alle giurisdizioni superiori è discriminante[Torna su]
Il comma 2 dell'art 22, nel subordinare l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori all'iscrizione all'albo ordinario da almeno 8 anni e alla frequentazione della Scuola Superiore del CNF, produce un iniquo discrimine generazionale. I praticanti devono poter sostituire anche i colleghi di altri studi[Torna su]
Altra norma limitativa è l'art. 41 comma 12 che impone al praticante iscritto da sei mesi all'albo dei praticanti di "esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore." |
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