Data: 21/04/2019 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 10816/2019 e l'ordinanza n. 10819/2019 (entrambe sotto allegate) la Cassazione, rivoluzionando l'interpretazione delle norme assicurative sulle micro-lesioni precisa che la prova rigorosa delle stesse non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali.

Ci sono patologie, infatti, che possono essere rilevate solo e anche con una semplice visita medica.

Imporre sempre gli esami diagnostici per una contrattura o un rachide cervicale significa imbrigliare la professione medica in automatismi e vincoli probatori, che si pongono in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute.

Le due vicende processuali

Questi i casi giunti all'attenzione della Suprema Corte:

1) Il proprietario di un'auto conviene in giudizio il conducente e la compagnia assicurativa del veicolo da cui è stato tamponato, per essere risarcito dei danni patrimoniali (da fermo tecnico) e non patrimoniali riportati a causa del sinistro. La compagnia però, nel costituirsi in giudizio contesta la sussistenza della lesione al rachide cervicale lamentata dall'attore, per l'assenza di un accertamento "clinico strumentale obiettivo" come richiesto dall'art. 139, comma 2 del Codice delle Assicurazioni. La CTU esperita nel corso del giudizio rileva la sussistenza di una lesione permanente con postumi invalidanti del 2% consistenti un una "succussione rachide cervicale e lombare esitata in algodisfunzionalità dei suddetti distretti". Il Giudice condanna quindi il conducente e la compagnia al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali. I soccombenti impugnano la sentenza, ma il Tribunale conferma la pronuncia di primo grado nella parte relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali. A questo punto sia il conducente che la compagnia RCA ricorrono in Cassazione in quanto, la lettura congiunta delle disposizioni contenute nei commi 3 e 3 quater dell'art. 32 dl n. 1/2012 fa ritenere infatti che in nessun caso un danno di lieve entità può "dare luogo al risarcimento per postumi permanenti in mancanza di reperti documentali strumentali in grado di obiettivare le lesioni al momento del sinistro."

2) Ricorre in Cassazione una compagnia assicurativa innanzi alla quale impugna la sentenza del giudice di secondo grado che conferma quella di primo, contenete la condanna al risarcimento delle micro-lesioni (modica contrattura) riportate nel corso di un sinistro stradale. La ricorrente lamenta le conclusioni del giudice d'appello, vista l'assenza di esami obiettivi e strumentali in grado di dimostrare l'esistenza delle lesioni riportate, violando così quanto sancito dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni che richiedono l'indispensabilità dell'accertamento strumentale ai fini risarcitori.

Colpo di frusta: prova può essere data anche senza diagnosi strumentale

1) Con la sentenza n. 10816/2019 la Cassazione rigetta il motivo del ricorso relativo alla sussistenza obbligatoria dell'accertamento strumentale ai fini risarcitori del rachide cervicale per le seguenti ragioni:

  • la Corte ha già precisato come, dalla lettura degli artt. 138, 139 e 32 (comma 3 quater) si deve evincere che l'accertamento medico-legale di tipo visivo e quello clinico strumentale non sono né subordinati uno all'altro né devono essere esperiti congiuntamente, quanto piuttosto utilizzati secondo le "leges artis" in quanto capaci di condurre a un'indagine obbiettiva delle lesioni e degli eventuali postumi residui;
  • gli Ermellini hanno inoltre chiarito come stante la necessità di procedere ad un riscontro rigoroso dell'esistenza di patologie di lieve entità "l'accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, posto che il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e che la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza";
  • per cui non si può affermare che una lesione di lieve entità non esiste solo perché non documentata dal referto per immagini "sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell'invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale."

2) La Cassazione anche in questo caso, con ordinanza n. 10819/2019 respinge il ricorso perché infondato, per le stesse ragioni della pronuncia precedente analizzata, precisando inoltre che:

  • "Il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere - che, peraltro, deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in tale materia – non può essere inteso, però, come pure alcuni hanno sostenuto, nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale";
  • infatti sono possibili casi in cui si può "giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista."


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