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Data: 20/04/2019 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La mancata o tardiva trasmissione all'ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. I chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E (qui sotto allegata) in relazione agli interventi che accedono alla detrazione dall'imposta lorda di cui all'art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 917/1986, come disciplinata dal citato art. 16 del decreto legge n. 63/2013. In particolare, si chiede all'Agenzia di dettagliare le conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione delle predette informazioni e se tale inadempimento comporta la revoca della detrazione, analogamente a quanto già previsto ai fini della detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Comunicazione all'ENEA: quando va inviata?La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), si legge in una nota, ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere all'ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del TUIR, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 fissata al 50%. L'invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili e l'acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non andranno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico. Risparmio energetico: detrazioni valide anche senza comunicazioneL'Agenzia, condivide un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico (nota prot. n. 3797/2019) secondo cui la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento. L'Agenzia fa presente, in aggiunta, che gli adempimenti da porre in essere ai fini dell'agevolazione in commento sono stabiliti dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, l'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, reca l'elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione prevista dal citato art. 16, comma 2-bis, del decreto legge n. 63/2013. Inoltre, la perdita del diritto alla detrazione in caso di mancata o tardiva trasmissione non è prevista neppure dallo stesso art. 16. Dunque, in assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporti la perdita del diritto alle detrazioni.
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