Data: 22/04/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 10840/2019 (sotto allegata) respinge il ricorso di un conducente che ha tentato nei precedenti grado di giudizio di farsi annullare una multa di più di 300 euro perché beccato con il cellulare mentre stava guidando. Gli Ermellini non hanno accolto il motivo sollevato dal ricorrente, per il quale la contestazione doveva avvenire immediatamente, ritenendo al contrario che l'impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza indicata nel verbale fosse assolutamente congrua.

La vicenda processuale

Un conducente si oppone, ai sensi dell'articolo 205 del Codice della Strada avverso un'ordinanza ingiunzione con cui, a seguito di un ricorso avanzato nei confronti di un verbale del 2009, veniva sanzionato al pagamento di euro 323,30 in favore del Comune di Roma per aver violato l'art. 173 commi 2 e 3 bis del C.d.S per aver usato il telefono non in viva voce né con auricolare durante la guida di autoveicolo.

A sostegno della sua opposizione e della richiesta di annullamento l'opponente deduceva la nullità dell'ordinanza per diverse ragioni, che però venivano rigettate. Decideva così di impugnare la decisione con cui si era concluso il giudizio d'opposizione innanzi al Tribunale di Roma, in qualità di giudice di secondo grado, che però rigettava ancora una volta l'istanza.

Il soccombente ricorreva quindi in Cassazione, facendo presente, tra i vari motivi del ricorso, come il Tribunale non avesse "esaminato la doglianza circa l'omessa motivazione sulla mancata immediata contestazione della pretesa infrazione di guida con ritenuto uso di cellulare, la quale necessita di contestazione immediata, salva l'indicazione da parte del soggetto accertatore delle ragioni della sua impossibilità." Per il ricorrente infatti l'"impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolazione della circolazione" contenuta nel provvedimento sanzionatorio, costituiva una motivazione meramente apparente e di stile.

Cellulare alla guida? La contestazione non deve essere per forza immediata

La Cassazione con ordinanza n. 10840/2029 ha però ritenuto il ricorso infondato sul punto della necessaria contestazione immediata della violazione relativa all'uso del telefono durante la guida in quanto:

  • "il tribunale ha esaminato la doglianza e ritenuto, alla stregua della complessiva documentazione, la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione;
  • si tratta di motivazione congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Cass. 2206/2007)."
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