Data: 22/04/2019 10:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 97 del 18 aprile 2019 (sotto allegata) la Consulta si pronuncia sulla costituzionalit� del d.l. n. 69/2013, che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria. Un argomento su tutti, ovvero il raffronto tra negoziazione assistita e mediazione e la conseguente violazione del principio di uguaglianza, che per la Consulta per� non sussiste.

La mediazione infatti presenta peculiarit� e ambiti applicativi diversi, inoltre, garantisce alle parti una pronuncia imparziale garantita dal mediatore, soggetti terzo e imparziale, che manca nella negoziazione assistita.

Mediazione e negoziazione assistita a confronto

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Il giudizio di legittimit� costituzionale, per l'argomento che qui interessa, ha per oggetto, tra l'altro, la pronuncia d'incostituzionalit� dell'art. 5, comma 4, lett. a), del citato d.lgs. n. 28 del 2010 il quale dispone che "I commi 1-bis e 2 - che prevedono la mediazione obbligatoria in determinati giudizi quale condizione di procedibilit� - non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione."La questione relativa all'art. art. 5, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 28 del 2010, che esclude l'obbligo della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo riveste particolare importanza per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione. Per il giudice rimettente, infatti, una possibile violazione del principio di uguaglianza emerge raffrontando la disciplina sulla negoziazione assistita da uno o pi� avvocati, applicabile alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (e fuori da questo caso e da quelli previsti dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010) alle domande che hanno per oggetto il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti cinquantamila euro.

La negoziazione assistita, come la mediazione, costituisce condizione di procedibilit� della domanda giudiziale "Tuttavia, nei procedimenti per ingiunzione, la procedura di negoziazione assistita, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, lettera a), del d.l. n. 132 del 2014, non deve essere esperita n� nella fase monitoria n� nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Al contrario, in virt� della disposizione censurata, il procedimento preliminare di mediazione, bench� parimenti non applicabile alle domande proposte in via monitoria, deve essere intrapreso nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, sia pure dopo la pronuncia del giudice, ai sensi degli artt. 648 e 649 del codice di procedura civile, sulle istanze di concessione e di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto stesso."

Mediazione e negoziazione assistita danno vita a una disparit� di trattamento?

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Ed � proprio questa differenza che fa ritenere al giudice remittente che si sia in presenza della violazione dell'art. 3 Cost., dovuta a "una disparit� di trattamento manifestamente irragionevole e in quanto tale incidente anche nell'ambito della disciplina degli istituti processuali."

A fronte di alcuni caratteri similari con la negoziazione "il procedimento di mediazione � connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, l� dove la stessa neutralit� non � ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita. Il mediatore, infatti, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non pu� �assumere diritti od obblighi connessi [�] con gli affari trattati [�]� n� percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall'altro, � obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un'apposita �dichiarazione di imparzialit� e a informare l'organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralit� (comma 2, lettere a e b).

Mediazione e negoziazione non valutabili ai sensi dell'art. 3 Cost.

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Nella mediazione quindi "il compito � fondamentale al fine del suo esito positivo � di assistenza alle parti nella individuazione degli interessi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro � svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo � svolto dai loro stessi difensori: � conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilit� con finalit� deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneit�."

Disomogeneit� che ne impedisce un raffronto idoneo a ritenere integrata la violazione dell'art 3 della Costituzione, facendo concludere alla Corte per la dichiarazione d'infondatezza della questione d'illegittimit� costituzionale.

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