Data: 23/04/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Fino a che punto il contesto familiare nel quale l'interessato alla licenza � inserito, pu� condizionare la Questura nel decidere per il "no" al rinnovo della stessa?
Si tratta di un tema assai delicato che, sempre pi� spesso, viene portato all'attenzione della magistratura amministrativa nei casi in cui viene respinta la richiesta di rinnovo della licenza.

Il caso

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Ultimamente, tra i vari casi esaminati, il Tar Palermo Sez. 2 se ne � occupato, approdando alla pregevole sentenza n. 351 del 7 febbraio 2019, favorevole per il ricorrente.
In estrema sintesi, accade quanto segue.
Il Questore nega il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, partendo dal presupposto che la persona interessata risulta inserita in un contesto socio-familiare particolare: in pratica, tra i vari soggetti ve ne � uno che � stato condannato per violazione delle disposizioni contro la criminalit� mafiosa, in concorso, con confisca dei beni.
Questa circostanza viene ritenuta dall'Autorit� un "pericolo potenziale": cio� potrebbe determinarsi una sorta di assoggettamento dell'interessato per porre in essere condotte antigiuridiche, oppure abusare del titolo di polizia.

La soluzione

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Dietro il ricorso della persona interessata, il Tribunale non la pensa come la Questura e da ragione al privato.
Vediamo perch�.
C'� da dire che la sentenza 351 in s� � abbastanza complessa ed articolata, tuttavia se ne pu� estrarre il principio di base che � questo: trattandosi di rinnovo della licenza e di una situazione dove le implicazioni e le prossimit� sospette con la parentela sono antecedenti alla domanda di rinnovo, la Questura pu� emettere un diniego solo nel caso in cui provi che esistono relazioni specifiche tra la persona di cui si parla e il contesto socio-familiare di cui si dubita.
Una situazione di questo tipo non si verifica, ad esempio, se queste persone non sono conviventi, o non hanno alcun rapporto di frequentazione.

Il pratica

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Da questa pronuncia si ricava che non � possibile emettere un diniego sulla base di una "mera possibilit�" di frequentazioni future.
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