|
Data: 23/04/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Fino a che punto il contesto familiare nel quale l'interessato alla licenza è inserito, può condizionare la Questura nel decidere per il "no" al rinnovo della stessa? Si tratta di un tema assai delicato che, sempre più spesso, viene portato all'attenzione della magistratura amministrativa nei casi in cui viene respinta la richiesta di rinnovo della licenza. Il caso[Torna su] Ultimamente, tra i vari casi esaminati, il Tar Palermo Sez. 2 se ne è occupato, approdando alla pregevole sentenza n. 351 del 7 febbraio 2019, favorevole per il ricorrente. In estrema sintesi, accade quanto segue. Il Questore nega il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia, partendo dal presupposto che la persona interessata risulta inserita in un contesto socio-familiare particolare: in pratica, tra i vari soggetti ve ne è uno che è stato condannato per violazione delle disposizioni contro la criminalità mafiosa, in concorso, con confisca dei beni. Questa circostanza viene ritenuta dall'Autorità un "pericolo potenziale": cioè potrebbe determinarsi una sorta di assoggettamento dell'interessato per porre in essere condotte antigiuridiche, oppure abusare del titolo di polizia. La soluzione[Torna su] Dietro il ricorso della persona interessata, il Tribunale non la pensa come la Questura e da ragione al privato. Vediamo perché. C'è da dire che la sentenza 351 in sé è abbastanza complessa ed articolata, tuttavia se ne può estrarre il principio di base che è questo: trattandosi di rinnovo della licenza e di una situazione dove le implicazioni e le prossimità sospette con la parentela sono antecedenti alla domanda di rinnovo, la Questura può emettere un diniego solo nel caso in cui provi che esistono relazioni specifiche tra la persona di cui si parla e il contesto socio-familiare di cui si dubita. Una situazione di questo tipo non si verifica, ad esempio, se queste persone non sono conviventi, o non hanno alcun rapporto di frequentazione. Il pratica[Torna su] Da questa pronuncia si ricava che non è possibile emettere un diniego sulla base di una "mera possibilità" di frequentazioni future. Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
|
|