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Data: 23/04/2019 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il riconoscimento del diritto dei coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, di cui alla legge 898/70, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio, giudizialmente riconosciuto dal Tribunale, dietro proposizione della relativa domanda e nel concorso dei relativi presupposti, attraverso la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche la Cassa previdenziale, e non solo l'INPS, evita di pagare la pensione di reversibilità qualora la vedova divorziata del professionista non percepiva l'assegno di divorzio dal de cuius, che è una condizione per ottenere il trattamento previdenziale posta esplicitamente dall'articolo 9 della legge 898/70.
La vicenda[Torna su] Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 11129/2019 (qui sotto allegata) respingendo la domanda della vedova del professionista, da cui aveva divorziato, volta a ottenere la pensione di reversibilità a seguito del decesso dell'uomo. In particolare, la donna evidenziava la titolarità dell'assegno di mantenimento, riconosciutole dal Tribunale in sede di giudizio di separazione, e mai modificata dalla successiva sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda veniva però respinta dal Tribunale sul rilievo che l'assegno previsto in sede di separazione, di natura alimentare e fondato sul presupposto della permanenza del vincolo coniugale, non poteva rivivere una volta dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio; inoltre, difettava, in capo alla ricorrente la titolarità, appunto, di un assegno di divorzio. Decisione confermata anche in appello e, in ultima battuta, anche dai giudici di legittimità. Reversibilità all'ex se percepisce l'assegno divorzile[Torna su] Gli Ermellini, dando continuità a precedenti in materia (cfr. Cass. n. 12149/2007 e n. 5422/2006), confermano che, ai sensi dell'art. 9 della L. 898/1970 (come sostituito dalla L. n. 74/1987) il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso dì morte dell'ex coniuge, all'attribuzione della pensione dì reversibilità o di una quota di questa. Tuttavia, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, o a una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, presuppone che il richiedente, al momento della morte dell'ex coniuge, risulti titolare di assegno di divorzio che, a norma della legge 898/70, ex art. 5 e successive modificazioni, sia stato giudizialmente riconosciuto dal Tribunale, dietro proposizione della relativa domanda e nel concorso dei relativi presupposti (mancanza di mezzi adeguati o impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive). E ciò dovrà essere avvenuto attraverso la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero attraverso la successiva sentenza emessa in sede di revisione. Non è, invece, sufficiente che il suddetto richiedente versi nelle condizioni per ottenere l'assegno in parola e neppure che, in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dal de cuius quando questi era in vita. Reversibilità: la titolarità dell'assegno divorzile deve essere attuale[Torna su] Correttamente, dunque, la domanda della signora è stata rigettata stante la mancanza di un assegno divorzile in suo favore a carico dell'ex coniuge. Il diritto alla reversibilità, rammenta la Cassazione, non si confonde con quello all'assegno di divorzio, ma tra i due diritti vi è un nesso genetico e funzionale ed è questa la ragione per cui non può confondersi l'effettività della tutela relativa al diritto all'assegno divorzile con quella relativa alla reversibilità ella pensione diretta dell'ex coniuge. Anche la Corte Costituzionale (sent. n. 419/1999) ha chiarito che la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione: da un lato, nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto; dall'altro, nei confronti dell'ex coniuge il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio sostentamento, si vede riconosciuta la continuità di questo sostegno, nonché la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità, di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Infine, le Sezioni Unite (sent. n. 22434/2018) hanno precisato che ai fini della reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato il divorzio, la titolarità dell'assegno divorzile deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile e non già come titolarità astratta, ad esempio in caso di corresponsione in unica soluzione. La domanda della signora viene dunque definitivamente respinta.
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