Data: 23/04/2019 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Quando si pensa alle ipotesi di responsabilità medica, si deve considerare che le stesse si possono configurare non solo nei confronti dei pazienti, ma anche nei confronti di soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto stipulato dai pazienti stessi con la struttura sanitaria.

L'esempio lampante è rappresentato dal padre, che può essere risarcito per il danno da nascita indesiderata anche quando il contratto avente a oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza sia stato stipulato solo tra la gestante e la struttura sanitaria.

La sentenza della Cassazione

Proprio di una simile ipotesi si è di recente occupata la Corte di cassazione con la sentenza numero 10812/2019 qui sotto allegata, che, nel decretare il diritto al risarcimento del padre, ha chiarito anche molteplici altri principi fondamentali nell'ambito della responsabilità medica per il danno da nascita indesiderata. Tra di essi, in particolare, quello relativo alla rilevanza da attribuire a un pregresso fattore naturale, che non sia legato alla condotta colposa del sanitario da un nesso di interdipendenza causale.

Fattore naturale non imputabile

Con riferimento a questo,più nel dettaglio, i giudici hanno precisato che se il pregresso fattore naturale non imputabile è privo di interdipendenza funzionale con la condotta colposa del sanitario ma è dotato di efficacia concausale nella determinazione di un'unica e complessa situazione patologica, "ad esso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione della struttura dell'illecito, e in particolare dell'elemento del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui quest'ultima si inserisce".

Pertanto, al pregresso fattore naturale "può assegnarsi rilevanza unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, e conseguentemente pervenirsi … alla delimitazione del quantum del risarcimento dovuto dal responsabile".

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