Data: 26/04/2019 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Figli rumorosi? A pagare sono i genitori, visto che spetta a loro educarli al rispetto delle regole e delle persone. Ci mancherebbe, con questo non si vuole negare ai bambini il diritto di giocare e divertirsi. L'importante è non dimenticare che, se si vive in un condominio, è necessario, per una civile e serena convivenza, rispettare chi studia, lavora o riposa. Insomma si tratta di bilanciare i due valori in campo per rendere gradevole ad adulti e bambini la vita condominiale. In un condominio scorrono le vite di tante persone, ciascuna con le proprie peculiarità. Le urla dei bambini per alcuni sono suoni per altri rumori fastidiosi. Capire questo è già un passo avanti.

La Cassazione, con alcune sue sentente, particolarmente sagge, da un lato richiama i genitori a sorvegliare ed educare di più i propri figli, comminando in un caso emblematico una mamma a pagare una bella sanzione pecuniaria, dall'altra assolve un condomino esasperato dal reato di violenza per aver tagliato i palloni da gioco di un gruppo di bambini del condominio, precisando infine in quali casi rumori, urla e schiamazzi integrano l'illecito penale di disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, sanzionato con un'ammenda e con l'arresto fino a 3 mesi.

Indice:

Figli troppo rumorosi in condomino? E' reato

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Il codice penale, all'art 659 "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" punisce "Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità."

Per comprendere in che modo e misura i rumori possono integrare o meno un reato, è necessario fare riferimento alla giurisprudenza della Cassazione sul tema. Andiamo quindi a vedere come gli Ermellini giudicano i rumori prodotti dai bambini all'interno di un condominio, cosa rischiano i genitori che non educano i figli al rispetto delle regole, fino a che punto possono spingersi i condomini per reagire alla maleducazione e quando questo tipo di rumore integra la fattispecie di cui all'art 659 c.p.

I genitori di figli rumorosi rischiano il carcere

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Fa giurisprudenza la sentenza n. 12939/2014 (sotto allegata) con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di una mamma rumorosa che non ha educato i figli al rispetto degli orari in cui si può e non si può fare rumore. I condomini infatti dopo vani tentativi di richiamo bonario sono passati alle denunce. Dall'appartamento dell'imputata fuoriuscivano, a detta loro "insopportabili rumori molesti, in orario diurno, ma soprattutto notturno, tali da pregiudicare gravemente la quiete ed il riposo delle persone presenti nell'appartamento sottostante e negli altri, facenti parte dello stesso edificio condominiale."

I rumori venivano prodotti "dall'improvviso e fragoroso abbattimento delle tapparelle, lasciate cadere con forza, da passi marcati sul pavimento, da colpi sordi, dallo sbattimento della tavoletta del w.c., dallo spostamento di mobili e suppellettili."

La Corte ha precisato in particolare che: "quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti."

In questo caso la donna responsabile delle condotte rumorose e cattiva maestra di educazione anche nei confronti dei figli che la imitavano, è stata condannata alla pena dell'ammenda, anche se l'art. 659 c.p. prevede altresì la misura dell'arresto fino a tre mesi, da scontare in uno degli istituti a ciò destinati.

Figli rumorosi in condominio: reato se disturbano un gruppo di persone

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In materia di rumori in condominio di recente la Cassazione con la sentenza penale n. 4462/2019 (sotto allegata) ha chiarito che "Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., va rammentato che, secondo un pacifico principio di diritto, non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018; Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013).Orbene, l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (ex multis, Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015)."

Tagliare il pallone ai bambini rumorosi non è reato

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Giunti a questo punto è palese che il rumore rechi disturbo alle persone. Troppi genitori sottovalutano il fastidio che i loro pargoli possono recare al prossimo, sopratutto nelle ore che, da sempre, sono destinate al riposo o al lavoro. C'è infatti un limite a tutto, tolleranza compresa. Lo dimostra la Cassazione con la sentenza n. 1786/2017 (sotto allegata) chiamata a pronunciarsi sul ricorso di un imputato, condannato per il reato di violenza privata. Come esposto nel primo motivo l' azione incriminata del ricorrente, consistente in minacce, aggressioni, ingiurie e il taglio di diversi palloni da gioco "era in definitiva orientata a far rispettare il regolamento condominiale, il quale prevedeva il divieto di giocare a pallone durante certi orari della giornata e, comunque, i minori non avevano paura del ricorrente, tanto da continuare a scendere nel piazzale dello stabile e continuare a giocare."

La Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, ritenendo insussistente il reato di violenza privata poiché: "È noto che l'oggetto di tutela del reato in questione è dato dalla libertà individuale, intesa come possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'obiettività giuridica del delitto di violenza privata consiste nella tutela della libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione (Sez. 5, n. 2283 del 11/11/2014 - dep. 16/01/2015); perché attinga la soglia del penalmente rilevante, però, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria volontà (Sez. 5, n. 3562 del 09/12/2014. - dep. 26/01/2015). Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea - in base alla circostanze concrete - a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia - a rappresentare un reale elemento di turbamento per il soggetto passivo."

La Cassazione non ha ravvisato un reato nel comportamento del signore, perché ne ha compreso l'esasperazione di fronte a dei bambini che, indifferenti ai suoi rimproveri per far rispettare le regole condominiali, tornavano regolarmente a giocare e a fare rumore, senza comprendere che la buona educazione avrebbe dovuto portare i genitori di questi bambini ad insegnare loro che avrebbero potuto divertirsi in un orario più consono e rispettoso di tutti.

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