Data: 05/08/2006 - Autore: www.ilcaso.it
Il disconoscimento di documenti prodotti dal convenuto con la comparsa di risposta deve essere effettuato, a pena di inammissibilit�, nella memoria di replica ex art. 6 d. lgs. n. 5/2003 e non nell'istanza di fissazione di udienza, posto che l'art. 9 d. Lgs. n. 5/2003 inibisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie nell'istanza di fissazione d'udienza. Il disconoscimento, inoltre, si colloca nell'ambito dell'attivit� probatoria delle parti, potendo dar luogo all'istanza di verificazione preordinata all'utilizzazione nel processo della prova documentale.
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