Data: 27/04/2019 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � I testimoni chiamati a deporre nella fase istruttoria di un processo civile devono necessariamente prestare giuramento o, come oggi � pi� corretto dire, una dichiarazione di impegno.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali vicende hanno coinvolto nel corso degli anni questa particolare fase di una causa.

Indice:

Il giuramento dei testimoni nel codice di procedura civile

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Il giuramento dei testimoni nel processo civile � regolato dall'articolo 251 c.p.c., che cos� dispone:

"I testimoni sono esaminati separatamente.

Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e legge la formula: �consapevole della responsabilit� che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verit�, null'altro che la verit�. Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: �Lo giuro�".

L'illegittimit� costituzionale dell'art. 251 c.p.c.

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Sul testo dell'articolo 251 c.p.c. appena riportato, tuttavia, � intervenuta la Corte costituzionale che, con due distinte pronunce, ne ha dichiarato la parziale illegittimit� costituzionale.

In particolar modo, la Consulta:

  • con sentenza numero 117/1979 ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale del secondo comma dell'articolo 251 nella parte in cui non contiene l'inciso "se credente" dopo le parole "il giudice istruttore ammonisce il testimone sull'importanza religiosa" e dopo le parole "consapevoli della responsabilit� che con il giuramento assumete davanti a Dio",
  • con sentenza numero 149/1995 ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale del secondo comma dell'articolo 251 nella parte in cui prevede:

  • che il giudice istruttore "ammonisce il testimone sull'importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle", anzich� stabilire che il giudice istruttore "avverte il testimone dell'obbligo di dire la verit� e delle";
  • che il giudice istruttore "legge la formula: �Consapevole della responsabilit� che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verit�, null'altro che la verit�", anzich� stabilire che il giudice istruttore "lo invita a rendere la seguente dichiarazione: �Consapevole della responsabilit� morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verit� e a non nascondere nulla di quanto � a mia conoscenza�";
  • "Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: �lo giuro�".

Corretta formulazione dell'art. 251 c.p.c.

Sebbene alla pronuncia della Corte costituzionale non sia seguito un formale intervento adeguatore del legislatore, deve comunque ritenersi che oggi il secondo comma dell'articolo 251 c.p.c. abbia il seguente tenore:

"Il giudice istruttore avverte il testimone di dire la verit� e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: �consapevole della responsabilit� morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verit� e a non nascondere nulla di quanto � a mia conoscenza�".

Testimoni: dal giuramento alla dichiarazione di impegno

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In forza dell'opera compiuta dalla Corte costituzionale, oggi, come accennato anche nell'incipit di questa guida, pi� che parlare di giuramento dei testimoni nel processo civile occorre riferirsi a una loro dichiarazione di impegno.

Conseguenze dell'omessa dichiarazione di impegno

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La giurisprudenza ha gi� da tempo chiarito che l'omesso giuramento, e oggi l'omessa dichiarazione di impegno, al pari dell'omessa preventiva ammonizione del testimone, non determina la nullit� della testimonianza.

Non si tratta, infatti, di requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo della testimonianza (v. v. Cass. n. 11386/1999, ma anche Cass. n. 12430/2001 e Cass. n. 22330/2007) e l'inosservanza di forme degli atti processuali, se non impedisce il raggiungimento dello scopo, non comporta nullit� se questa non � comminata dalla legge (Cass. n. 2572/1962).

Rifiuto di giuramento del testimone

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In ogni caso, l'omesso giuramento non resta privo di conseguenze.

L'articolo 256 del codice di procedura civile, infatti, stabilisce che se il testimone si presenta ma rifiuta di giurare, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero.

Lo stesso accade se il teste rifiuta di deporre senza giustificato motivo o se vi � fondato sospetto che egli non abbia detto la verit� o sia stato reticente.

Stato di adottabilit� e giuramento dei testimoni

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Vi � poi un'ipotesi particolare in cui il giuramento dei testimoni nel processo civile non � neanche richiesto. Si tratta del giudizio di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilit� di un minore.

In questo caso, infatti, le persone che devono essere sentite come testimoni riferiscono al giudice non solo fatti, ma anche opinioni e giudizi sulla particolare situazione sottoposta all'esame del giudice, in funzione dei particolari rapporti e della particolare posizione che assumono nei confronti del minore (v. Cass n. 6494/1990).


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