Data: 26/04/2019 09:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax � Il Consiglio nazionale forense ha modificato il Regolamento relativo al procedimento disciplinare. Con la circolare n. 2/2019 (in allegato), nello specifico � stato modificato l'art. 32, comma 1, del Regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare denominato "Sospensione cautelare".

Procedimento disciplinare avvocati: le modifiche all'art. 32

Il testo si arricchisce con l'aggiunta della dicitura �da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima� dopo le parole �previa audizione dell'iscritto�.

L'articolo 32, al primo comma chiarisce che �La sezione competente per il procedimento pu� deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell'iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l'autorit� giudiziaria abbia disposto:

a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 c.p. anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

c) una misura di sicurezza detentiva;

d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 c.p., se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli artt. 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni�.


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