Data: 29/04/2019 07:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - Con le espressioni danni bagatellari o liti bagatellari si fa riferimento a tutte quelle controversie e a quelle lesioni di scarso valore e rilevanza, e perciò trascurabili sotto il profilo risarcitorio.

Al riguardo, nell'ambito della giurisprudenza italiana, notevole rilievo hanno le c.d. sentenze di San Martino, un gruppo di quattro provvedimenti adottati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2008 (precisamente l'11 novembre, giorno dedicato al santo).

Sentenze di San Martino e definizione del danno bagatellare

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Con tali sentenze la Suprema Corte ha inteso fare chiarezza riguardo ai limiti entro cui un danno può ritenersi risarcibile, offrendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (relativo al danno non patrimoniale).

Lo scopo concreto perseguito dagli Ermellini era quello di porre un argine al proliferare di richieste risarcitorie risibili e di opinabile fondatezza.

Secondo la Corte, sono da considerarsi bagatellari quelle "cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto".

Inoltre, si aggiungeva, per dar luogo a risarcimento, l'offesa dev'essere stata grave e aver provocato un serio pregiudizio al danneggiato.

Criterio dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata

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In definitiva, per configurarsi l'esistenza di un danno non patrimoniale da risarcire, occorre che sussista "la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.".

Le Sezioni Unite hanno offerto, in tale occasione, anche degli esempi pratici di danno bagatellare (ad es. il danno esistenziale consistente nel non poter più urlare allo stadio) e di offese da considerarsi prive di gravità, quali un graffio superficiale dell'epidermide o un occasionale mal di testa conseguente ai fumi emessi da una fabbrica.

Danno non patrimoniale onnicomprensivo

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Le sentenze di San Martino, inoltre, hanno voluto chiarire che nel concetto di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. rientrano tutte quelle voci che solitamente si indicano come danno biologico, danno morale e danno esistenziale.

L'onnicomprensività del danno non patrimoniale, in questo senso, tende a prevenire la duplicazione del risarcimento di un medesimo danno, a seconda che esso venga considerato sotto l'aspetto anatomo-funzionale (proprio del danno biologico), o sotto l'aspetto della sofferenza interiore (d. morale) o dinamico-relazionale, propria del danno esistenziale.

In sostanza, come chiarirà successivamente l'ord. n. 7513 del 2018 della sez. III della Corte di Cassazione, il nostro ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

La soglia minima di apprezzabilità del danno

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Le questioni del rischio di duplicazione del danno e della natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale sono affrontate anche da altre importanti pronunce, che rimandano al tema della non risarcibilità dei danni bagatellari.

Così, Cass. Civ. 18356/09, in relazione a un presunto turbamento della quiete psichica provocato da numerosi solleciti di pagamento del canone per la TV già effettivamente versato, ha ribadito che l'interesse leso ex art. 2059 deve avere rilevanza costituzionale, e non trattarsi di mero disagio, fastidio o altro danno futile. A tal fine, la Suprema Corte specifica che non può ritenersi sussistente, in tal caso, un'ingiustizia costituzionalmente qualificata meritevole di tutela risarcitoria.

Analogamente, Cass. Civ. sez. III, Ord. n. 26805/17, ribadisce l'unitarietà del danno non patrimoniale e precisa che, nell'ambito della personalizzazione del danno, il giudice debba considerare ogni conseguenza derivante dall'evento, tenendo conto, però, di una soglia minima di apprezzabilità, "onde evitare risarcimenti bagatellari".


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