Data: 28/04/2019 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il decreto crescita prevede un nuovo condono per le multe e le tasse degli enti locali non ancora riscosse dopo l'ingiunzione fiscale. Per tutti coloro che aderiranno a questa rottamazione gli enti potranno stabilire l'esenzione dal pagamento delle sanzioni, cos� come il numero delle rate in cui sar� possibile suddividere il debito, con il termine ultimo del 30 settembre 2021 per saldarlo. Gli enti locali interessati sono regioni, province, citt� metropolitane e comuni per quanto riguarda gli atti notificati ai contribuenti dal 2000 al 2017 dagli stessi enti o dai soggetti a cui hanno conferito la concessione per la riscossione. Una scelta che sicuramente far� discutere e animer� i vari schieramenti politici protagonisti delle elezioni del 26 maggio che coinvolgeranno 3900 municipi su un totale di 8000.

Condono enti locali 2019: i tributi ammessi

Sono ammessi al pagamento agevolato, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi i pagamenti relativi a provvedimenti di ingiunzione o ruoli notificati dal 2000 al 2017 per la riscossione di Imu, Irap, Tasi, tassa sui rifiuti, Cosap e Tosap e multe auto.

In questo modo i contribuenti potranno beneficiare del pagamento agevolato previsto in relazione alle ingiunzioni che gli sono state notificate dagli enti competenti e prevista fino a oggi solo per i tributi statali.

Condono enti locali 2019: la procedura

Il decreto, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, dispone che regioni, province, citt� metropolitane e comuni hanno a disposizione 60 giorni dall'entrata in vigore del d.l. crescita, per deliberare e stabilire le regole della rottamazione.

Si deve quindi attendere la fine del mese di giugno per sapere tempi, modalit� e numero delle rate previste dai singoli enti locali per i tributi di relativa spettanza.

Assunta la deliberazione gli enti saranno obbligati a pubblicare entro 30 giorni sul sito istituzionale tutte le informazioni necessarie ai contribuenti:

  • numero delle rate e singole scadenze, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2021;
  • le modalit� in cui il contribuente dovr� manifestare l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini entro cui il contribuente con la presentazione della relativa istanza si impegna a rinunciare alle azioni giudiziarie per contestare il pagamento ed indicare il numero delle rate in cui suddividere il debito;
  • e infine i termini entro i quali gli enti o i concessionari abilitati dovranno comunicare al contribuente l'entit� della somma da pagare, le rate in cui � suddivisa e le singole scadenze.

Chi non dovesse provvedere nei termini al pagamento di una o dell'unica rata prevista decadr� dalla definizione agevolata. In questo modo riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza a favore del creditore che potr� cos� intraprendere le azioni di recupero e quanto versato fino a quel momento sar� considerato come acconto sul maggior dovuto.

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