Data: 27/04/2019 10:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Sono passati 30 anni da quando nel nostro Paese le cinture di sicurezza sono diventate obbligatorie. Esattamente il 26 aprile 1989 scattò per gli italiani l'obbligo dell'utilizzo delle cinture di sicurezza per i posti anteriori; mentre per i sedili posteriori l'obbligo scattò un anno dopo.

30 anni dall'obbligo delle cinture di sicurezza

La stessa legge del 1989 stabiliva anche l'entrata in vigore dei seggiolini auto per bambini. Si trattò di una vera svolta che ha cambiato il nostro modo di viaggiare. Facendo un passo indietro già nel 1986 era già entrato in vigore l'obbligo del casco in moto e, nell'estate del 1988 era stato abbassato a 110 Km/h il limite di velocità in autostrada. Le cinture obbligatorie servirono anche a preparare il terreno ad altre dotazioni di sicurezza in arrivo come l'airbag e l'ABS.

Le cinture, in particolare, sono dei dispositivi che trattengono il corpo in caso di urto, evitando l'impatto contro le strutture interne dell'auto e la proiezione fuori dall'abitacolo.

Vennero brevettate nel lontano 1903 dal canadese Gustave Desirè Lebeau.

Cinture di sicurezza: sanzioni ed esenzioni

Chi viola l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza rischia una sanzione amministrativa che va dagli 80 ai 323 euro. Nel caso in cui sia il conducente a viaggiare senza cintura, oltre a essere multato, avrà 5 punti in meno sulla patente. Se il passeggero è minorenne la multa è a carico del conducente. In caso di recidiva per il guidatore scatta in automatico la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Ricordiamo che sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza alcune categorie: gli appartenenti alle forze dell'ordine; i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; i conducenti dei veicoli per la raccolta e per il trasporto di rifiuti; gli appartenenti ai servizi di vigilanza privata, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte; gli istruttori di guida; le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta; le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo; i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana e gli appartenenti alle forze armate in situazioni di emergenza.

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