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Data: 30/04/2019 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La responsabilità medica riguarda tutti coloro che hanno a che fare con la salute delle persone e, quindi, anche i dentisti. In caso di infezioni, ascessi, lesioni di nervi e altre problematiche che in qualche modo risultano connesse con la negligente esecuzione di una prestazione odontoiatrica è quindi possibile chiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Dentista: il rispetto delle legis artis[Torna su]
Al pari degli altri operatori sanitari, il dentista deve infatti svolgere la propria prestazione lavorativa nel rispetto delle legis artis, agendo con perizia, scienza e coscienza. Egli quindi, quando agisce con dolo e in alcuni casi con colpa, può essere chiamato a rispondere del suo operato, penalmente o civilmente, secondo le regole che governano la materia della responsabilità medica. La responsabilità del dentista: contrattuale o extracontrattuale?[Torna su]
Il dentista in alcuni casi risponde dei danni cagionati ai propri pazienti a titolo contrattuale, in altri a titolo extracontrattuale. Più specificatamente, la responsabilità del dentista è contrattuale quando consegue a una prestazione svolta come libero-professionista (nel suo studio, in intramoenia o in convenzione con il SSN). La responsabilità è invece extracontrattuale quando il dentista ha operato come dipendente di una struttura sanitaria, privata o pubblica, e non è quindi legato con il paziente da un contratto diretto. La differenza tra le due ipotesi si rinviene in termini di prescrizione e di onere della prova. Nella responsabilità contrattuale, infatti, la prova gravante in capo al paziente che intende ottenere un risarcimento è più agevole rispetto ai casi di responsabilità extracontrattuale. Nel primo caso, poi, vi è prescrizione decennale, mentre nel secondo la prescrizione è quinquennale. Leggi anche: - Responsabilità medica: l'onere della prova - Responsabilità medica: la nuova prescrizione Quali danni risarcisce il dentista[Torna su]
In ipotesi di responsabilità del dentista, i danni risarcibili possono essere ricondotti a diverse categorie. Innanzitutto vi è il danno biologico da invalidità permanente, quantificabile dall'uno al cento per cento e risarcibile se dal comportamento del dentista sono derivate lesioni irreversibili al paziente. Vi è poi l'inabilità temporanea, da calcolare in giorni e, anche in questo caso, in punti percentuali e connessa al tempo necessario al paziente per guarire dalle lesioni. Il paziente può poi essere risarcito per i danni morali ed esistenziali eventualmente scaturiti dalle lesioni fisiche subite e per il danno patrimoniale derivante dagli esborsi che si sono resi necessari a seguito degli errori del dentista. Si precisa infine che l'odontoiatra può essere chiamato a risarcire il paziente anche per non aver acquisito un valido consenso all'intervento al quale lo ha sottoposto. |
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