Data: 29/04/2019 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con il decreto crescita arriva finalmente una risposta alle richieste dei risparmiatori truffati dalle banche. Priorità assoluta nella corresponsione degli indennizzi a coloro che "si trovano in condizioni di rilevanza rispetto al criterio di vulnerabilità sociale". Indennizzi che verranno corrisposti grazie al Fondo Indennizzi Risparmiatori istituito con la Legge di Bilancio 2019 e a cui sono stati destinati 1,5 miliardi di euro.

Vediamo quindi insieme cos'è questo fondo, chi sono i destinatari, in quale misura verranno corrisposti gli indennizzi e come fare domanda all'indomani del sì della Commissione Europea al decreto crescita:

Cos'è il Fondo Indennizzo Risparmiatori

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Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) è stato istituito dalla legge di Bilancio 2019 e disciplinato dall'art 1 commi 493-512 per indennizzare tutti quei soggetti che hanno perso i loro risparmi a causa dei crac bancari di qualche anno fa. La dotazione del fondo ammonta a 1,5 miliardi di euro, suddivisa in quote da 500 milioni di euro per il 2019, 2020 e 2021.

I destinatari degli indennizzi

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I soggetti destinatari degli indennizzi previsti dal Fondo sono:

  • persone fisiche;
  • imprenditori individuali;
  • imprenditori agricoli;
  • coltivatori diretti;
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • microimprese (che impiegano meno di 10 persone e con un fatturato annuo o un bilancio totale sotto i 2 milioni di euro).

Il diritto all'indennizzo è esteso anche ai successori per causa di morte, al coniuge, al convivente e ai parenti entro il secondo grado possessori degli strumenti finanziari interessati (titoli azionari e obbligazionari subordinati).

Requisiti per l'indennizzo

Il primo requisito per ottenere l'indennizzo è il possesso di titoli azionari e obbligazionari subordinati delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo compreso tra il 16 novembre 2015 e fino all'ultimo giorno del 2017, per aver violato le disposizioni bancarie sulla diligenza, la buona fede, il dovere informativo e la trasparenza in materia bancaria.

Il secondo requisito oggettivo previsto riguarda il reddito o il patrimonio dei destinatari degli indennizzi. In particolare è previsto:

  • un indennizzo automatico per tutti coloro che hanno un reddito imponibile Irpef inferiore a 35 mila euro nel 2018 o un patrimonio immobiliare non superiore a 100 mila euro al 31/12/2018;
  • per i restanti risparmiatori è invece prevista una procedura semiautomatica, che prevede la presenza di una Commissione tecnica (presso il Ministero dell'Economia) indipendente che farà da filtro, tipizzando le categorie delle violazione massive di natura contrattuale o extracontrattuale e fissando i criteri che consentono l'erogazione diretta dell'indennizzo. Per questi risparmiatori quindi la valutazione avverrà caso per caso.

Misura dell'indennizzo e pagamento

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La misura dell'indennizzo è diversa per azionisti e obbligazionisti subordinati.

Gli azionisti hanno diritto a un indennizzo pari al 30% del costo d'acquisto, nel limite di 100.000 euro per ogni risparmiatore.

Per quanto riguarda invece gli obbligazionisti l'indennizzo è pari al 95% del costo di acquisto, nel limite massimo di 100.000 euro per ogni risparmiatore.

Dette percentuali potranno subire un aumento se gli esborsi previsti per gli indennizzi nel corso del 2019, 2020 e 2021 dovessero risultare inferiori alle previsioni, sempre nei limiti delle risorse presenti nel Fondo e fino a esaurimento dello stesso.

Una volta definita la misura dell'indennizzo e i criteri di redazione dei piani di riparto la Commissione, approvato il piano procede con i pagamenti, nei limiti delle dotazioni del fondo e fino a esaurimento. Gli importi che non verranno utilizzati per l'anno di destinazioni, andranno ad aumentare la dotazione per gli anni successivi. Dall'importo dell'indennizzo verranno sottratti gli importi già eventualmente percepiti a titolo di rimborso, ristoro o risarcimento.

Come fare domanda

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Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi descritti per avere diritto all'indennizzo devono inviare domanda corredata di documentazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 180 giorni dalla data che verrà indicata in un apposito decreto ministeriale.

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