Data: 30/04/2019 17:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Va dichiarato invalido l'accertamento del superamento dei limiti di velocit� in mancanza di prove di taratura e di funzionalit� dell'apparecchio di rilevamento. Invalidit� che travolge anche il provvedimento prefettizio che aveva respinto il ricorso avverso il verbale elevato dalla Polizia Stradale.

La vicenda

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Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Firenze nella sentenza n. 1064/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una s.r.l., difesa dall'Avv. Roberto Iacovacci, che si era vista elevare un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocit� rilevata in autostrada a mezzo autovelox in postazione fissa.

Esperito inutilmente ricorso innanzi al Prefetto, la societ� deduce innanzi al magistrato onorario la nullit� del verbale, tra l'altro, per carenza di prova in ordine alla taratura e idoneit� del dispositivo utilizzato per il rilevamento della velocit�.

La taratura degli strumenti di rilevamento della velocit�

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Il magistrato onorario, ritenendo meritevole di accoglimento l'eccezione, rammenta come la Corte di Cassazione abbia richiamato l'attenzione sulla necessit� di svolgere un completo e rigoroso accertamento prima di contestare l'infrazione, con espresso riferimento alla c.d. "taratura" dello strumento elettronico di rilevazione della velocit�.

Per il giudice, la taratura rappresenta l'unico metodo con cui si pu� assicurare la riferibilit� a campioni nazionali riconosciuti per legge e, quindi, l'unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti rispetto o tali campioni, durante il suo utilizzo. Solo cos� si ritiene possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino.

In conclusione, per il giudice di pace, non possono costituire fonti di prova i dati rilevati dalle apparecchiature se munite della sola omologazione. E nel caso in esame, per fornire prova della sussistenza della violazione amministrativa in capo all'opponente, l'amministrazione resistente ha allegato la sola "Dichiarazione di Conformit� al campione omologato", rilasciata dalla ditta costruttrice.

Autovelox: non basta l'omologazione, serve la taratura

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Il giudicante fiorentino non manca di citare il dictum della Corte Costituzionale (sent. n. 113/2015) secondo cui le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocit� devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalit� e taratura.
Indirizzo a cui ha dato attuazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. decreto n. 282/2017) dettando le regole pratiche sulle verifiche sia iniziali che periodiche degli apparecchi, nonch� riguardo alle modalit� di segnalazione delle postazioni di controllo.
Inoltre, che l'apparecchiatura fosse certificata da appositi centri SIT, i soli autorizzati al rilascio di un apposito certificato di taratura, lo prevedeva anche la normativa antecedente al DM n. 282 del 13/6/2017, applicabile al caso di specie, essendo la data di taratura (il 2/5/2017) precedente alla data di pubblicazione del D.M.
Tuttavia, dall'attestato depositato dalla Prefettura di Firenze, rilasciato dalla ditta costruttrice dell'apparecchiatura, risulta attestato che la strumentazione elencata � stata sottoposta a verifica di conformit� al campione approvato direttamente dalla ditta produttrice, senza migliori specificazioni.
Tale attestazione, conclude il giudice, non pu� valere come certificazione di avvenuta taratura dell'apparecchio poich� il procedimento di taratura, per essere opponibile ai terzi che ne contestano la validit�, deve essere effettuato secondo i dettami normativi. Di conseguenza, non pu� riconoscersi l'attendibilit� dell'accertamento effettuato che va dichiarato invalido.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

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