Data: 02/05/2019 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Matrimonio come rapporto

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Il matrimonio può essere inteso in una duplice accezione: come rapporto e come atto.

Il matrimonio come rapporto è l'insieme dei diritti e degli obblighi che legano tra loro i coniugi.

Il codice civile, in particolare, fa discendere dal matrimonio, in capo ai coniugi, l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Il marito e la moglie sono poi tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.

Matrimonio come atto

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La maggior parte delle numerose norme che il codice civile dedica al matrimonio, tuttavia, riguarda il matrimonio come atto.

Ci si riferisce al consenso che due persone si scambiano con la celebrazione del matrimonio e che dà origine a una famiglia legittima.

L'atto di matrimonio non può essere sottoposto a termine o a condizione.

Tipi di atto matrimoniale

I tipi di atto matrimoniale riconosciuti dal nostro ordinamento come produttivi di effetti giuridici sono due:

  • il matrimonio civile, che viene celebrato dinanzi all'ufficiale di stato civile,
  • il matrimonio concordatario, che viene celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e poi trascritto nei registri di stato civile.

È anche possibile celebrare un matrimonio civile dinanzi all'ufficiale di stato civile e, successivamente, un matrimonio canonico dinanzi al ministro del culto cattolico.

Matrimonio: chi non può contrarlo

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Il matrimonio è subordinato a specifiche condizioni.

Per contrarlo, infatti, è necessario:

  • aver compiuto 18 anni (o 16 anni se c'è l'autorizzazione del tribunale)
  • non essere vincolato da precedenti nozze
  • non essere interdetto per infermità di mente.

La donna che è stata già sposata, poi, non può risposarsi prima che siano decorsi 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del precedente matrimonio o dalla cessazione dei suoi effetti civili, al fine di evitare incertezze sulla paternità di un eventuale figlio. Se tale divieto è violato, tuttavia, l'unica conseguenza è un'ammenda.

Divieto di contrarre matrimonio

Vi sono poi degli impedimenti che ostacolano la celebrazione del matrimonio solo tra alcuni soggetti.

Si tratta, in particolare, del divieto di contrarre matrimonio tra coloro che sono legati da un vincolo di sangue o familiare (come l'adozione o l'affinità), salvo le eventuali autorizzazioni del giudice.

Inoltre non è possibile contrarre matrimonio tra due persone una delle quali ha subito una condanna per omicidio (consumato o tentato) del coniuge dell'altra.

La promessa di matrimonio

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I futuri coniugi possono impegnarsi reciprocamente a contrarre matrimonio con la promessa di matrimonio, la quale, tuttavia, non li obbliga né a contrarlo né a eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Tuttavia, se il matrimonio non è poi celebrato, il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa.

Inoltre, in caso di promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o scrittura privata o risultante dalla richiesta di pubblicazione, il promittente che rifiuti senza giusto motivo di eseguirla è obbligato a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese che ha fatto e le obbligazioni che ha contratto a causa della promessa. Il risarcimento spetta anche a chi rifiutato il matrimonio per giusto motivo derivante da colpa dell'altro.

Le pubblicazioni di matrimonio

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La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione nei Comuni di residenza degli sposi e il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo che la pubblicazione sia compiuta. Quest'ultima, poi, si considera non avvenuta se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi.

In alcune ipotesi, in presenza di gravi motivi, il termine della pubblicazione può essere ridotto e, per cause gravissime, tale adempimento può anche essere omesso. Serve in ogni caso l'autorizzazione del tribunale.

Opposizioni al matrimonio

Se sussiste una causa che osta alla celebrazione del matrimonio, i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti e i collaterali entro il terzo grado degli sposi possono fare opposizione, il cui diritto compete anche al tutore o al curatore, se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, e al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Celebrazione del matrimonio civile

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Il matrimonio civile deve essere celebrato nel Comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazione, in forma pubblica, dinanzi all'ufficiale civile e in presenza di due testimoni.

Il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale di stato civile si considera valido se questo ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi non sapevano che il celebrante non aveva tale qualità.

Matrimonio concordatario

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Le disposizioni del codice civile sulla celebrazione del matrimonio riguardano solo il rito civile.

Il matrimonio concordatario, infatti, trova la sua disciplina nel concordato con la Santa Sede.

Esso deve essere preceduto dalle pubblicazioni e va poi trascritto nei registri dello stato civile.

La celebrazione avviene secondo il rito religioso, ma deve concludersi con la lettura degli articoli del codice civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi.

Matrimonio invalido

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Il matrimonio si considera invalido quando è celebrato in violazione dei requisiti previsti per la celebrazione (ad esempio da chi era già sposato) e quando il consenso allo stesso sia stato estorto con violenza o sia stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo o sia stato dato per errore sull'identità fisica dell'altro coniuge o su determinate sue qualità personali, predeterminate dal codice civile.

È altresì invalido il matrimonio simulato, ovverosia nel caso in cui gli sposi hanno convenuto di non instaurare alcuna comunione di vita coniugale ma si sono sposati solo per conseguire una certa utilità di carattere accessorio (come ad esempio la cittadinanza).

Matrimonio putativo

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L'articolo 128 del codice civile si occupa di disciplinare il matrimonio putativo.

In particolare, tale norma prevede che se i coniugi hanno contratto il matrimonio nullo in buona fede o hanno dato il consenso allo stesso a seguito di violenza o di timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne, gli effetti del matrimonio valido si producono nei loro confronti sino alla sentenza che pronuncia la nullità. Se tali condizioni si verificano per uno solo dei coniugi, tali effetti valgono solo nei suoi confronti.

In ogni caso, il matrimonio nullo rispetto ai figli ha sempre gli effetti del matrimonio valido.

Ciò vale anche quando il matrimonio dichiarato nullo sia stato contratto in mala fede da entrambi i coniugi: esso ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso a meno che la nullità non consegua a incesto.

Scioglimento del matrimonio

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Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali il divorzio, che ne determina la cessazione degli effetti civili.

Il divorzio deve comunque essere sempre preceduto dalla separazione personale dei coniugi.


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