Data: 02/05/2019 16:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax � Come � gi� successo per le vecchie fatture, sostituite dalla fatturazione elettronica, � tutto pronto per l'addio agli scontrini fiscali ed alle ricevute tradizionali. L'obbligo scatter� a partire dal 1� luglio e per chi non si adegua al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi rischia sanzioni pesantissime pari al 100% dell'imposta relativa.

Scontrini e ricevute, addio in due fasi

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Il saluto a scontrini e ricevute non avverr� in modo repentino, ci saranno due passaggi: dal prossimo 1� luglio prima si comincer� con negozi ed esercenti di maggiori dimensioni (soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) e poi, dal 2020, toccher� a tutti gli altri.

In sostanza succeder� che i corrispettivi percepiti non saranno pi� documentati con il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, ma grazie alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri effettuata mediante loro memorizzazione elettronica e successivo invio, con contestuale rilascio al cliente di un documento commerciale valido anche a fini fiscali quando integrato con codice fiscale o partita Iva dell'acquirente.

Scontrini e ricevute saranno inviati online al fisco.

Le operazioni da certificare

Ecco quali saranno le operazioni da certificare con documento commerciale: quelle individuate dall'articolo 22 del Dpr 633/1972 (il decreto sull'Iva), riguardante il commercio al minuto e le attivit� assimilate, per le quali attualmente viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale.

A breve, un decreto del ministero dell'Economia stabilir� quali attivit� economiche non saranno obbligate a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, sostituendo le attuali attivit�, indicate all'articolo 2 del Dpr 696 del 1996, che fissa attualmente gli esoneri dall'emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Le sanzioni

Le sanzioni per chi non si adegua sono disciplinate dall'art. 2 comma 6 del d.lgs. n. 127/2015 il quale prevede che "ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97".

Sanzioni che possono arrivare al 100% dell'imposta relativa e che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 9/E/2019, sarebbero applicabili anche al contribuente in regola con le operazioni e il registro dei corrispettivi ma che non si adegua al "digitale". In sostanza, qualsiasi violazione che sia di ostacolo all'attivit� di controllo del fisco, fatta eccezione per le violazioni che non incidono su tale attivit� nonch� sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi.

Per cui, al fine di evitare le conseguenze indicate meglio adeguarsi tempestivamente, posto che i tempi sono stretti. E a tal proposito, gi� si invoca una moratoria delle sanzioni da parte del legislatore, per aiutare i contribuenti al notevole cambiamento.

Addio scontrini, i nuovi documenti e i registratori

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Salvi i casi di esonero, dove non � prevista la fattura elettronica, come spiega il Sole 24 Ore, servir� rilasciare al cliente (sia in caso di consumatore finale, sia di partita Iva) un documento commerciale al posto di scontrino o ricevuta fiscale. Questo documento ha valenza a fini commerciali e certificher� l'acquisto effettuato, costituendo titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

Il documento commerciale pu� avere anche una valenza fiscale: deve essere sempre il cliente a richiedere, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (e quindi del pagamento con rilascio del documento commerciale), tale valenza indicando il proprio codice fiscale o la partita Iva da riportare sul documento stesso.

Anche in questo caso la valenza fiscale permette di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi nonch� la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef e consente la fatturazione differita valendo come un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l'operazione si � realizzata. Per gli adempimenti si potranno utilizzare i registratori telematici (Rt) o di server telematici (St), i cui modelli siano stati approvati dal Fisco.

In alternativa � possibile utilizzare una procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia sul portale "Fatture e corrispettivi" attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sar� possibile rilasciare al cliente il documento commerciale.

Infine sono stabilite agevolazioni finanziarie pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento: il credito di imposta potr� essere subito utilizzato per la compensazione dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui � stata registrata la fattura.


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