Data: 02/05/2019 20:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 1 solo astenuto, l'assemblea del Senato ha approvato il d.d.l. recante "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica" (qui sotto allegato). Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.

Il deputato pentastellato Giuseppe Pisani, relatore del provvedimento, ha parlato di un testo importante, che punta a migliorare la formazione dei giovani medici e degli studenti di medicina e chirurgia.

"All'estero � una pratica molto diffusa, in Italia, invece - ha dichiarato Pisani - il numero di donazioni del cadavere � limitatissimo perch� la normativa vigente non � del tutto chiara n� esaustiva. Approvando questo testo aiutiamo i giovani chirurghi, la formazione, la ricerca e il progresso colmando un vuoto legislativo importante".

Donazione corpo e tessuti post mortem

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Il disegno di legge chiarisce, dunque, le modalit� attraverso le quali sar� possibile prestare il consenso a "donare" il proprio corpo e i tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Si precisa a chiare lettere che l'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem sar� informato ai princ�pi di solidariet� e proporzionalit� e sar� disciplinato secondo modalit� tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

In primis, saranno utilizzabili ai predetti fini (studio, formazione e ricerca scientifica) il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ci� preposti, ai sensi della legge 578/1993 e dei successivi decreti attuativi.

Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto dovr� restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

Ancora, precisa il testo, l'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non potr� avere fini di lucro: eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca saranno destinate alla gestione dei centri di riferimento.

Come manifestare il consenso alla donazione del corpo post mortem?

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Il d.d.l. chiarisce le modalit� con cui sar� possibile disporre del proprio corpo o dei tessuti post mortem: sar� all'uopo necessaria una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 219/2017.

La dichiarazione verr� consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 205/2017.

Il fiduciario e il sostituto

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Nella dichiarazione, il disponente dovr� altres� indicare un "fiduciario" che avr� l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al d.P.R. n. 285/1990.

Il disponente potr� anche indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacit� di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonch� nel caso di oggettiva impossibilit� per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla legge.

Tali soggetti dovranno essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avverr� attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Entrambi potranno revocare l'accettazione in qualsiasi momento con atto scritto e lo stesso potr� fare il disponente, con le stesse modalit� previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Il cosnenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem dei minori di et� dovr� essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilit� genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari.

Centri di riferimento ed Elenco nazionale

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Sar� il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente, a individuare le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialit� e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente legge.

Presso il Ministero della Salute si punta anche a istituire l'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, verr� aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, al quale d� notizia della morte del disponente.

Restituzione del corpo del defunto

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Il testo prevede anche che i centri di riferimento, i quali ricevono in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto, siano tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro 12 mesi dalla data della consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonch� le spese per l'eventuale cremazione saranno a carico dei centri di riferimento, che provvederanno nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

Regolamento e iniziative di informazione

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Il d.d.l. affida ad un apposito regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata di vigore della legge, il compito di stabilire le modalit� e i tempi per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto alle famiglie e per le modalit� di sepoltura dei corpi non richiesti in restituzione.

Il Regolamento dovr� anche indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla legge e prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396/2000.

Il Ministro della salute, inoltre, promuover� iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Anche le regioni e le aziende sanitarie locali adotteranno, in conformit� alla disciplina posta dal regolamento, iniziative per diffondere tra i medici e i cittadini la conoscenza delle disposizioni della legge e circa l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

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