Data: 05/05/2019 15:45:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Risponde ad un principio di portata generale che i giudizi analitici e quello complessivo, formulati di anno in anno nei confronti dei militari, sono di per sé autonomi.

Potestà discrezionale della P.A.

La logica di questo criterio è direttamente correlata alla potestà discrezionale attribuita ex lege alla Pubblica Amministrazione; questa infatti valuta il servizio reso in relazione ad un periodo specifico, alle variabili esigenze dell'amministrazione stessa, alle Autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare.
Tanto da come conseguenza che la valutazione espressa per un singolo periodo non può essere influenzata dalle valutazioni del passato.
Il risultato di questo ragionamento sulla disciplina in esame è che l'eventuale contrasto tra due valutazioni, poniamo una favorevole e l'altra no, non significa automaticamente che l'amministrazione abbia agito e sconfinato nell'eccesso di potere.
Si tratta di un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato; volendo richiamare le pronunce significative possiamo ricordare la recente sentenza n. 2462 del 16.04.2019 Sezione Quarta, oltre alla sentenza 389/2018 sempre della Sezione Quarta.

Le eccezioni alla regola

In premessa abbiamo detto che la valutazione espressa per un singolo periodo non può essere influenzata dalle valutazioni del passato.
Questa è la coordinata generale, valida per una generalità di casi.
Tuttavia esiste una distinta quantità di casi dove il principio generale viene scalfito da un'eccezione.
In pratica, si possono presentare situazioni dove un'eventuale improvviso abbassamento delle note debba essere adeguatamente motivato.
Vediamo come e perché.

Per fare un esempio

Tra i vari casi che possono essere portati all'attenzione della magistratura, prendiamo spunto dalla Sentenza del C.d.S. Sez. Quarta n. 2462 del 16.04.2019.
Qui, la qualifica finale di "inferiore alla media" riportata dal militare in un certo anno, appare decisamente deteriore rispetto a quella di "eccellente" sempre conseguita e, rispetto ad essa, comporta addirittura un salto dei due gradi intermedi (superiore alla media / nella media) previsti nel modello B allegato all'art. 698 del Regolamento.
Detto in altri termini: l'abbassamento non è indice di una variazione fisiologica ma è radicale.
Ecco, in casi come questo si richiede una specifica motivazione.
Tra l'altro, per restare sul caso commentato, la deteriore qualifica finale non troverebbe neppure riscontro in analoghe flessioni delle voci interne (qualità morali e di carattere, professionali ecc.); il tutto a conferma della difettosa motivazione del provvedimento.
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