Data: 25/08/2019 20:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La revoca del gratuito patrocinio all'imputato non determina l'inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso, ex art. 82 d.P.R. 115/2002, in costanza del provvedimento di ammissione successivamente revocato.

La vicenda

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 17668/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del difensore di un imputato che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il beneficio, tuttavia, era stato successivamente revocato insieme all'onorario previsto per il patrocinatore.

In Cassazione, l'avvocato impugna il provvedimento ritenendo che il giudice a quo abbia esercitato una potestà non consentita dalla legge e rilevando che l'ordinamento non prevede che il giudice possa revocare il decreto di liquidazione, posto che il difensore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale.

Ammissione al gratuito patrocinio e decreto di liquidazione compensi

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Doglianza accolta dagli Ermellini, secondo cui il Giudice di Pace ha erroneamente applicato l'art. 114 d.P.R. 115/2012 riconoscendo che la revoca dell'ammissione dell'assistito al patrocinio a spese dello Stato determini altresì, in ragione dell'efficacia retroattiva di tale provvedimento, la caducazione del decreto con il quale, all'esito della richiesta di liquidazione compensi ai sensi dell'art. 82 T.U. spese di giustizia, al difensore dell'imputato ammesso al beneficio, sono state riconosciute e liquidate le spettanze professionali.

La Corte chiarisce la differenza tra il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso: i provvedimenti, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operano su due piani diversi e sono soggetti a una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.

Revoca gratuito patrocinio non travolge decreto compenso difensore

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Ancora, spiega la Corte, il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore o all'ausiliario, oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento (se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo), risulta del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento.

Dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale, chiarisce la sentenza, risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo, il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale e uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela.
Il conclusione, gli Ermellini affermano il seguente principio di diritto: "alla revoca ai sensi dell'art. 112 comma 1, lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato".
Da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente al decreto di liquidazione onorari.

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