Data: 03/05/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Il fatto che l'amianto sia nocivo per la salute � una conoscenza che risale addirittura agli inizi del 1990: se ne parla, ad esempio, nel r.d. n. 442 del 14.06.1909 circa i lavori ritenuti insalubri.

La pericolosit� dell'esposizione all'amianto

La conoscenza dell'estrema pericolosit� dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta: appartiene alla storia, ad esempio, l'iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze gi� nel 1968.
La Legge n. 455/1943 contempla l'asbestosi (malattia mortale o che comunque da origine ad una significativa abbreviazione della vita), nell'elenco tipizzato delle malattie professionali.
La Suprema Corte di Cassazione, poi, da tempo afferma il principio della conoscenza chiara dei fattori causali correlati all'esposizione detta e agli effetti prodotti sulla salute delle persone.
Purtroppo, molti Giudici italiani si sono dovuti occupare di questo fenomeno, mettendo in risalto la lungolatenza delle patologie indotte dalle micidiali polveri e, rispetto al nesso tra colpa datoriale ed evento, la sostanziale indifferenza rispetto ad un'accertamento preciso sulla data di effettiva insorgenza della malattia e l'esposizione subita dal lavoratore.

Il ruolo del datore di lavoro

Il datore di lavoro � chiamato ad un attento e delicato monitoraggio delle condizioni lavorative che offre al personale dipendente.
Il rigoroso rispetto, da parte del datore, di tutte le condizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attivit� lavorativa (ad esempio: la riduzione drastica dei fumi e delle polveri nocive) abbattono, alla stregua di un giudizio probabilistico, il rischio per il dipendente di assumere la cosiddetta dose innescante e, quindi, contrarre la malattia (si pensi all'art. 21 D.P.R. n. 303/56, norma concepita per limitare l'esposizione alle polveri tossiche e nocive di qualsiasi specie).
La responsabilit� del datore in questo campo �, poi, ancor pi� accentuata se il dipendente presta servizio presso una organizzazione sanitaria pubblica (una Asl) che, di per s�, ha come fine istituzionale quello della prevenzione e tutela della salute di tutti gli appartenenti alla collettivit�.

Un caso trattato dal Giudice del Lavoro

Recentemente si � pronunciato sul delicato tema il Tribunale di Firenze Sez. Lavoro, con la sentenza n. 290 del 25.03.2019.
Qui il magistrato non ha avuto dubbi nell'accordare il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario rivendicati in causa dagli eredi della persona (dipendente di un ospedale) deceduta a causa di mesotelioma pleurico, contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro (una lavanderia e due centrali termiche; mansioni di lavandaio e fuochista).
A chiusura del processo e all'esito di due c.t.u., � stata accertata e dichiarata la responsabilit� del datore ex artt. 2087 e 2043 c.c. per la malattia professionale che ha condotto a morte il lavoratore.
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