Data: 05/05/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La mancanza del cartello che indica la presenza dell'autovelox rende illegittimo il verbale. Di conseguenza, il provvedimento deve essere annullato se manca sul verbale l'indicazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocit�, nonch� della sua precisa collocazione.

La vicenda

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Vercelli nella sentenza n. 129/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una societ� che si era opposta ai verbali elevati nei suoi confronti dalla Polizia Provinciale per violazione dei limiti di velocit� (cfr. art. 142, comma 8, C.d.S.)

Il magistrato onorario evidenzia che la Provincia, evocata in giudizio, non solo non si � costituita, ma non ha neppure depositato la documentazione richiesta, tra cui anche i documenti relativi all'omologazione e alla determina dirigenziale richiamata nei verbali opposti. Pertanto, chiarisce il giudice, parte resistete non ha fornito la prova della legittimit� dell'apparecchiatura per il controllo della velocit�, asseritamente descritta come debitamente omologata.

Addio verbale se l'autovelox non � segnalato

Inoltre, il provvedimento evidenzia che le violazioni non erano state contestate immediatamente e sui verbali non si faceva riferimento alla precisa collocazione della segnaletica utilizzata lungo la strada dove erano stati fatti i rilevamenti che avvertono l'automobilista della presenza di apparecchi di controllo della velocit�.
Infatti, dai verbali non risulta n� il tipo di segnaletica adottato dall'Ente proprietario della strada, n� viene fatta alcuna menzione del preciso posizionamento della predetta segnaletica. Cosicch�, il giudice richiama l'orientamento di legittimit� secondo cui il difetto di segnalazione e/o di visibilit� della postazione, ovvero la mancanza del cartello indicante la presenza sul luogo di autovelox, rende illegittimo il rilevamento della velocit� (cfr. Cass., n. 7419/2009) e, di conseguenza, il verbale dovr� essere annullato.

In conclusione, la predetta mancanza sui verbali dell'indicazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocit�, nonch� della sua precisa collocazione, porta all'invalidit� dei verbali in quanto non consente al contravventore di valutare la legittimit� o meno dell'accertamento fatto nel rispetto dei prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

E ci�, in ossequio al disposto di cui al comma 6-bis aggiunto all'art. 142 C.d.S. con l'art. 3 del D.L. 117/2007 (conv. con mod. nella L. n. 160/2007), secondo cui: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit� devono essere preventivamente segnalate e ben visibili".


Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione.

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