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Data: 05/05/2019 18:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La mancanza del cartello che indica la presenza dell'autovelox rende illegittimo il verbale. Di conseguenza, il provvedimento deve essere annullato se manca sul verbale l'indicazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, nonché della sua precisa collocazione. La vicendaLo ha chiarito il Giudice di Pace di Vercelli nella sentenza n. 129/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una società che si era opposta ai verbali elevati nei suoi confronti dalla Polizia Provinciale per violazione dei limiti di velocità (cfr. art. 142, comma 8, C.d.S.) Il magistrato onorario evidenzia che la Provincia, evocata in giudizio, non solo non si è costituita, ma non ha neppure depositato la documentazione richiesta, tra cui anche i documenti relativi all'omologazione e alla determina dirigenziale richiamata nei verbali opposti. Pertanto, chiarisce il giudice, parte resistete non ha fornito la prova della legittimità dell'apparecchiatura per il controllo della velocità, asseritamente descritta come debitamente omologata. Addio verbale se l'autovelox non è segnalatoInoltre, il provvedimento evidenzia che le violazioni non erano state contestate immediatamente e sui verbali non si faceva riferimento alla precisa collocazione della segnaletica utilizzata lungo la strada dove erano stati fatti i rilevamenti che avvertono l'automobilista della presenza di apparecchi di controllo della velocità. Infatti, dai verbali non risulta né il tipo di segnaletica adottato dall'Ente proprietario della strada, né viene fatta alcuna menzione del preciso posizionamento della predetta segnaletica. Cosicché, il giudice richiama l'orientamento di legittimità secondo cui il difetto di segnalazione e/o di visibilità della postazione, ovvero la mancanza del cartello indicante la presenza sul luogo di autovelox, rende illegittimo il rilevamento della velocità (cfr. Cass., n. 7419/2009) e, di conseguenza, il verbale dovrà essere annullato. In conclusione, la predetta mancanza sui verbali dell'indicazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, nonché della sua precisa collocazione, porta all'invalidità dei verbali in quanto non consente al contravventore di valutare la legittimità o meno dell'accertamento fatto nel rispetto dei prescritti adempimenti normativi e regolamentari. E ciò, in ossequio al disposto di cui al comma 6-bis aggiunto all'art. 142 C.d.S. con l'art. 3 del D.L. 117/2007 (conv. con mod. nella L. n. 160/2007), secondo cui: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili". Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione.
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