Data: 04/05/2019 12:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - Il patteggiamento è uno dei procedimenti speciali previsti dal codice di procedura penale e, a norma degli artt. 444 segg. c.p.p., comporta l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

In sostanza, il patteggiamento persegue l'obiettivo di interesse pubblico di ridurre drasticamente i tempi del processo, e dall'altro lato offre all'imputato il vantaggio di ottenere un significativo sconto sulla pena (fino ad un terzo) e di conoscere in anticipo l'entità di quest'ultima, in caso di accoglimento della richiesta da parte del giudice.


Patteggiamento: cos'è e come funziona

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Secondo la disciplina delineata dall'art. 444 c.p.p., la principale condizione da rispettare per ottenere il patteggiamento è che l'entità della pena detentiva risultante dopo l'applicazione delle circostanze e della diminuzione concordata, non superi i cinque anni.

L'articolo in esame, peraltro, individua una serie di reati per i quali non è previsto il beneficio dell'applicazione della pena su richiesta: si tratta di fattispecie di particolare gravità, come il sequestro di persona, l'associazione mafiosa o la violenza sessuale.

È importante notare che il giudice ha il potere di accogliere o rigettare la richiesta di patteggiamento, ma non di modificarla. Ciò significa che, in caso di accoglimento, la pena applicata sarà esattamente quella concordata dalla parte con il pubblico ministero.

Inoltre, se la parte richiede anche la sospensione condizionale della pena, il giudice è tenuto a considerare la richiesta nella sua interezza: in altre parole, se ritiene di non dover concedere la sospensione, deve rigettare anche la richiesta di applicazione della pena concordata.

Il calcolo della pena nel patteggiamento

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Il calcolo della pena da applicare deve seguire un preciso ordine. Infatti, preliminarmente occorre considerare le circostanze attenuanti e aggravanti della fattispecie concreta. Come noto, in caso di concorrenza di più circostanze da applicare, si calcola il primo aumento (o diminuzione) sulla pena base e poi, sul risultato così ottenuto si effettua il calcolo successivo, e così via.

Il risultato del conteggio relativo alle circostanze rappresenta la base per il calcolo relativo al patteggiamento. Pertanto, solo una volta effettuate le opportune diminuzioni o aumenti sulla pena base, derivanti dalle circostanze considerate, si procederà ad applicare la riduzione fino ad un terzo di cui all'art. 444 c.p.p.

Più precisamente, come dispone il primo comma di tale articolo, è possibile richiedere al giudice l'applicazione di una pena detentiva "quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

Le valutazioni del giudice

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Le valutazioni del giudice in ordine alla richiesta riguardano, principalmente, la corretta qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena da applicare, sempre che non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento per uno dei motivi di cui all'art. 129 c.p.p. (ad esempio, se riconosca che il fatto non sussiste o non costituisce reato).

Inoltre, in base al comma 2 dell'art. 444 c.p.p., nel valutare la richiesta di patteggiamento il giudice deve anche verificare la correttezza dell'applicazione e della comparazione delle circostanze (ex art. 69 c.p.) prospettate dalle parti.

Patteggiamento: i chiarimenti della Cassazione

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Quest'ultimo aspetto è al centro delle motivazioni di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. III, n. 12691 del 21 marzo 2019), che ha specificato come le valutazioni del giudice in tema di patteggiamento debbano riguardare anche la legalità del computo della pena concordata.

In particolare, sostiene la Corte, il risultato finale dell'accordo dev'essere valutato non solo con riferimento alla congruità della pena ma anche con riferimento alla legalità del procedimento di computo, "nel senso che la necessità della verifica della correttezza della applicazione e comparazione delle circostanze (imposta dall'art. 444 c.p.p., comma 2), determina anche l'obbligo di verificare che i corrispondenti aumenti e diminuzioni di pena siano conformi ai criteri legali".

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