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Data: 05/05/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Vanno rimborsate ai genitori della bambina le spese mediche per le cure effettuate all'estero, essendo irrilevante che fra l'amministrazione e i genitori sia intervenuta una transazione nel giudizio civile per colpa medico sanitaria. Anche se il rimborso è suggestivo di una funzione risarcitoria, l'autorizzazione della cura all'estero, per ragioni di tempi e professionalità, non differisce in alcun modo dall'assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario anche se si risolve in un esborso e non nella mera prestazione del servizio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza 11354/2019 (qui sotto allegata) accogliendo la domanda avanzata da una coppia di genitori, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su una minore. In sede di merito, ai genitori era stato riconosciuto, nei confronti dell'ASL e della Regione, il rimborso delle spese mediche sostenute negli Stati Uniti per curare la figlia. Il casoLa Corte territoriale, inoltre, aveva ritenuto non preclusiva del rimborso la transazione intervenuta tra le parti nel giudizio civile risarcitorio, per responsabilità medico-sanitaria, promosso dai genitori nei confronti dei medici ritenuti responsabili della gravissima patologia della quale la bambina risultava affetta al momento del parto. In Cassazione, sia l'Azienda Sanitaria che la Regioni ritengono che il giudice abbia errato a interpretare il contenuto della transazione che, avendo regolamentato tra le parti l'onere economico consistente nella prestazione sanitaria dovuta dall'ente pubblico a seguito del danno cagionato, ben avrebbe dovuto essere valutata anche ai fini del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute all'estero. Secondo le ricorrenti, il giudice, alla stregua dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, avrebbe dovuto accertare se le parti, secondo la loro comune intenzione, avessero inteso comprendere o meno, nella transazione stipulata, i costi che sarebbero potuti derivare, in presenza dei necessari presupposti sanitari, dall'effettuazione delle cure all'estero. Doglianze che il Palazzaccio giudica inammissibili. Da un lato, spiega la Cassazione, si deducono violazioni dei criteri di ermeneutica contrattuale senza che la Corte di merito abbia operato alcuna operazione interpretativa della volontà negoziale transattiva, dall'altro, non si specificano tempi e modi di produzione in giudizio dell'atto transattivo del quale neanche viene trascritto o riassunto il contenuto nel ricorso. Spese sanitarie estere rimborsate ai genitori nonostante la clausola di rinunciaLa Corte di merito, spiegano gli Ermellini, ha dato atto della clausola di rinuncia apposta dai genitori della minore a ogni altra pretesa derivante dall'evento dannoso e rimarcato il comportamento colposo dei sanitari, ma il fulcro della decisione gravata è solo lambito da tale profilo perché l'essenza, e dunque la ratio decidendi sulla questione agitata in giudizio (rinunciabilità dei genitori della minore al sistema di assistenza sanitaria) risiede tutta nel rilievo per cui detta rinuncia non competa al cittadino in ragione della responsabilità delle strutture preposte. E ciò perché il sistema sanitario assiste la persona in ragione del diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione e la legge lo assegna a ogni cittadino, e non cittadino, che abbia titolo di residenza nello Stato, che ne abbia bisogno. La Corte di merito, inoltre, ha rimarcato che il diritto all'assistenza sanitaria della minore, quand'anche le sue condizioni non fossero imputabili a responsabilità della struttura sanitaria, sussisterebbe se si trattasse di terapie da effettuare in Italia senza mettere in dubbio che l'avvenuto risarcimento del danno ne comprometterebbe l'intervento assistenziale. Nonostante il rimborso sia suggestivo di una funzione risarcitoria, l'autorizzazione della cura all'estero, per ragioni di tempi e professionalità, benché si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall'assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario.
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