Data: 07/05/2019 18:30:00 - Autore: Chiara Ruggiero

di Chiara Ruggiero - Il mandato può essere inquadrato all'interno della categoria dei contratti di cooperazione giuridica. Esso rappresenta la figura contrattuale più diffusa, in quanto esprime il modello generale di riferimento per tutte le ipotesi in cui un soggetto si avvalga dell'aiuto di altri per il compimento di un'attività giuridica.

Che cos'è il mandato?

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Secondo l'art.1703 c.c. il mandato è un contratto con il quale una parte che prende il nome di mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per nome e per conto di un'altra parte che prende il nome di mandante.

La peculiarità di questo contratto sta nel fatto che la prestazione del mandatario consiste nel compimento di atti giuridici.

L'oggetto del mandato sta nel procurare un risultato di carattere giuridico.

Vai agli articoli del codice civile sul mandato

Caratteri del contratto di mandato

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Il mandato è un contratto consensuale con efficacia obbligatoria.
In virtù di questo particolare tipo di contratto, il mandatario assume l'obbligazione di curare il compimento di atti giuridici nell'interesse del mandante (dominus).
In pratica, il mandatario conclude un affare per conto del mandante.
Il mandato, inoltre, può essere conferito sia da un solo mandante che da una pluralità di mandanti, in questo caso si tratta di un mandato collettivo.
Il mandato al suo interno comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento (art. 1808). Vi può essere un mandato speciale per particolari affari o per una pluralità di affari.
Il mandato si presume come un contratto oneroso; generalmente il compenso è stabilito dalle parti, ma nell'ipotesi in cui le parti non si accordino a stabilirlo saranno delle tariffe professionali.

Tipi di mandato

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Esistono varie tipologie di mandato:

- Mandato con rappresentanza

Ex art. 1704 c.c., il mandato con rappresentanza si conferisce mediante atto di procura al mandatario, il quale acquista il potere di rappresentanza del mandante. In pratica il mandatario potrà agire per nome e per conto del mandante.

- Mandato senza rappresentanza

Ex art. 1705 c.c., nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce nell'interesse del mandante, ma senza la spendita del suo nome (non si presenta come rappresentante del mandante).
Il mandatario in questo caso agisce spendendo il proprio nome, acquistando i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Siccome vi è l'assenza della spendita del nome del mandante gli effetti giuridici saranno prodotti nel patrimonio del mandatario.
Occorrerà effettuare un ulteriore atto giuridico per riversarli nel patrimonio del mandante.
Vai alla guida Il mandato senza rappresentanza

- Mandato in rem propriam

Quando è conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi.

- Mandato collettivo

Quando è conferito da più persone, che hanno un interesse comune, ad un solo mandatario contestualmente in un unico atto.

- Mandato congiuntivo

Quando è conferito a più persone che devono agire congiuntamente.

- Mandato disgiuntivo

Quando è conferito a più persone che devono agire in modo disgiuntivo.

L'estinzione del mandato

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Le ipotesi di estinzione del mandato le ritroviamo all'interno dell'art.1722 c.c.
Le cause d'estinzione sono tassative e possono essere:
- scadenza del termine o compimento dell'affare
- revoca del mandante
- morte o incapacità (ex art.1722, n.4 c.c.)
- rinunzia del mandatario

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