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Data: 06/05/2019 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - I sistemi di rilevazione degli illeciti stradali che funzionano in modalità automatica, cioè senza la presenza e il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, tra i quali rientra il c.d. tutor o sicve, richiedono, allo scopo di evitare disfunzioni e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature. La sanzione va annullata se la P.A., evocata in giudizio dal multato che contesta la sanzione, non produce la necessaria documentazione comprovante l'omologazione, la taratura e le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento.
La vicenda[Torna su] Lo ha ribadito il Giudice di Pace di Savona, nella sentenza n. 258/2019 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un automobilista, sostenuto dal Comitato Strademulte, avverso il verbale che gli aveva contestato la violazione dei limiti di velocità previsti dal Codice della Strada, infrazione rilevata tramite dispositivo tutor. Il ricorrente aveva dedotto innanzi al giudice onorario svariati motivi di opposizione, ma, nel caso in esame, viene ritenuta dirimente quella relativa alla mancata correttezza dell'omologazione dello strumento di rilevazione in questione, così come alla mancata verifica periodica della funzionalità dello stesso. Preventiva omologa e taratura dei dispositivi di rilevamento della velocità[Torna su] Il Giudice di Pace rammenta, in primis, che le apparecchiature destinate al controllo, di cui all'art. 142 comma 6 del C.d.S. devono essere preventivamente omologate e sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, come confermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n.113/2015). Sull'obbligo di tali periodiche verifiche si è anche espresso il Ministero dell'Interno, con provvedimento del 7 agosto 2017, affermando che "i dispositivi ed i sistemi impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada e dell'articolo 192, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione". L'esito positivo della verifica di taratura comporta il rilascio di un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata agli atti dell'ufficio dell'organo di polizia stradale utilizzatore, al fine di garantire la massima trasparenza. La circolare ha chiarito, inoltre, che il certificato non è sufficiente se manca il verbale periodico di verifica della perfetta funzionalità della strumentazione per la rilevazione della velocità, precisando che di tale verifica va dato atto anche nel verbale dì infrazione. Pertanto, diviene obbligatorio per la P.A., che utilizza gli strumenti per la rilevazione della velocità, effettuare la taratura annuale e fornire la documentazione probatoria conseguente. Inoltre, anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ricordato (e ribadito) l'importanza della taratura (v., ex multis, Cass. n. 9645/2016). La semplice omologazione degli strumenti non è, dunque, ritenuta sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, se lo stesso non viene sottoposto a periodico controllo tramite tarature, dirette a regolarlo e verificarlo per un suo uso corretto, eseguite nei centri del Sistema Nazionale di Taratura. Tutor: necessarie verifiche periodiche di funzionalità[Torna su] Giurisprudenza consolidata richiede che il verbale di accertamento dell'infrazione rilevata tramite apparecchiature elettronica debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perda ogni tipo di efficacia. Orientamento che si è maggiormente consolidato in relazione all'uso di apparecchi di rilevazione che funzionano in modalità automatica, in cui rientra il "tutor", ovvero quele senza il controllo diretto dell'operatore di polizia stradale nelle ipotesi espressamente previste e consentite. Allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall'azione di accertamento, è indispensabile una verifica periodica (con cadenza al massimo annuale) tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature. Addio multa se la P.A. non produce la documentazione in giudizio[Torna su] Per giurisprudenza assolutamente consolidata, nel giudizio regolato dagli articoli 22 e 23 della legge 689/81 si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione, assumendo la veste sostanziale di attore, è tenuta, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. , a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato dunque la sussistenza della pretesa sanzionatoria. In altre parole se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. Nel caso di specie, la P.A. resistente avrebbe dovuto dimostrare il corretto funzionamento dello strumento producendo la documentazione attestante l'omologazione, la taratura iniziale e le periodiche verifiche sulla funzionalità e correttezza dello strumento. Non avendo esibito nulla di tutto ciò, la resistente ha omesso di dimostrare la circostanza/presupposto unico fondante (ovvero l'esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) dell'irrogata infrazione, pertanto il ricorso va accolto e la sanzione annullata. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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