Data: 07/05/2019 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 11709/2019 (sotto allegata) della Cassazione sancisce un importante principio giuridico in tema di riconoscimento dell'assegno d'invalidità. Per gli Ermellini ai fini dell'assegno, occorre valutare non solo la perdita della capacità lavorativa specifica, ma anche quella relativa ad altre attività proficue in linea con la cultura e le caratteristiche soggettive dell'assicurato.

La vicenda

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Un giudice di secondo grado riconosce a una donna il diritto all'assegno ordinario d'invalidità a partire dal 1° novembre 2008. L'INPS ricorre in Cassazione, ma l'intimato resiste con controricorso eccependo l'illegittimità del ricorso perché proposto oltre il termine semestrale.

Per l'Inps occorre valutare la possibilità di svolgere altre attività proficue

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Chiarito che il ricorso è stato avanzato nei termini e quindi è da ritenersi ammissibile, la Corte Suprema deve pronunciarsi sugli altri motivi sollevati dall'INPS, con i quali contesta:

  • come il giudice dell'impugnazione abbia ritenuto sussistenti le condizioni invalidanti, in base unicamente alla consulenza d'ufficio, tra l'altro depositata prima del conferimento dell'incarico all'ausiliario e in occasione della visita peritale;
  • come il giudicante di secondo grado abbia emesso un giudizio senza accertare la ridotta capacità lavorativa in diverse occupazioni in linea le attitudini della donna, svolto invece esclusivamente in relazione all'attività di operaia tessile, senza valutare la possibilità di svolgerne di ulteriori e proficue.

A sostegno della sua tesi difensiva l'INPS richiama infatti l'art 1 della legge n. 222/1984, il cui comma 1 dispone nello specifico che: "Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo."

Assegno d'invalidità: gli altri elementi da valutare

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La Cassazione con la sentenza n. 11709/2019 respinge il primo motivo del ricorso, ma accoglie il secondo, precisando in questo modo quali sono i requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità, precisando che: "ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute."

L'invalidità infatti non è legata alla capacità di guadagnare, ma di lavorare, tenendo conto delle qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato. In questa valutazione non si deve considerare solo la generica capacità a svolgere un lavoro, ma a svolgerne uno confacente alle attitudini dell'assicurato, fatta eccezione per lavori usuranti tali da logorare ancora di più l'organismo perché sproporzionati rispetto all'efficienza fisica residua.

In sostanza per riconoscere l'assegno d'invalidità è necessario considerare e indicare "le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l'attività svolta di operaio tessile ma anche altre occupazioni che l'assistito, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sarebbe stato in grado di svolgere in alternativa al lavoro rispetto al quale era risultato inidoneo."

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