Data: 15/05/2019 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - 386 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario alla Camera, per la proposta di legge sull'assegno di divorzio firmata dalla deputata del Pd Alessia Morani. A favore M5S, Lega, Pd, Forza Italia e Leu, astenuti invece i deputati FdI. Ora toccherà al Senato esaminare il ddl, nel testo modificato dalla commissione giustizia (sotto allegato).

La riforma dell'assegno di divorzio

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Una modifica epocale, destinata a cambiare i parametri di commisurazione dell'assegno che dice l'addio definitivo, come voluto dalla Cassazione, al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La società sta cambiando ed è giusto che il diritto, in quanto materia vivente, si adegui alle nuove dinamiche sociali e familiari. Divorzio anticipato quindi sin dall'inizio del processo per restituire libertà ai coniugi, assegno di divorzio legato anche alla capacità patrimoniale e stop definitivo del contributo economico per chi va a convivere legalmente con un'altra persona, anche se la relazione non dovesse durare. Un divorzio senza strascichi quindi quello voluto dalla proposta di legge, che punta a rendere definitiva, anche dal punto di vista sostanziale, la fine del rapporto coniugale.
Una riforma tuttavia che, per quanto moderna, non trascura il tema del ruolo tradizionale di cura, delegato ancora principalmente alla donna e che il giudice deve considerare nel determinare la misura dell'assegno.

Divorzio anticipato

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Per restituire immediatamente la libertà ai coniugi la riforma prevede il riconoscimento dello status di divorziato fin dall'inizio del procedimento giudiziale di divorzio.

Basta quindi alle inutili lungaggini processuali che impediscono agli ex coniugi di sposarsi nuovamente e in tempi più rapidi con un'altra persona.

I nuovi parametri dell'assegno di divorzio

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Nella determinazione dell'assegno di divorzio il Tribunale non dovrà più tenere conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma dovrà considerare i seguenti nuovi parametri:

  • durata del matrimonio;
  • condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi in seguito allo scioglimento del matrimonio;
  • età e condizioni di salute del coniuge che chiede l'assegno;
  • contributo di ciascun coniuge nella formazione del patrimonio personale, comune e alla conduzione della famiglia;
  • patrimonio e reddito netto di ciascuno;
  • ridotta capacità reddituale causata dall'assenza di una formazione professionale adeguata o di esperienza lavorativa derivante dall'adempimento dei doveri coniugali e matrimoniali;
  • impegno nella cura dei figli minori, disabili o non economicamente indipendenti.

Niente assegno di divorzio per chi si risposa o convive

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Novità anche per quanto riguarda la durata dell'assegno, che viene a cessare nel momento in cui il beneficiario passa a nuove nozze, va a convivere legalmente (art 1 della legge n. 76/2016), anche se la convivenza non viene registrata. Negato però il revirement dell'assegno se il matrimonio, la convivenza o l'unione civile finisce.

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