Data: 18/05/2019 09:00:00 - Autore: Paolo Accoti

Avv. Paolo Accoti – L'argomento è di stretta attualità visto che il prossimo 26 maggio si terranno le elezioni amministrative in molti Comuni italiani, in contemporanea alle elezioni europee, con turno di ballottaggio il 9 giugno.

Ed in periodo di elezioni amministrative spesso si accendono polemiche tra le avverse compagini in relazione a quel "fenomeno", sicuramente di malcostume, per cui alcuni residenti in luoghi non interessati alle consultazioni amministrative, trasferiscono "momentaneamente" la loro residenza nei Comuni viciniori nei quali si svolgono le elezioni, al fine di partecipare alle stesse ed esercitare, quindi, il "diritto" di voto.

Le norme civili

[Torna su]

Premesso che, come è noto, il diritto di voto spetta ai residenti di quel dato Comune, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, il che sta a significare che il residente deve abitualmente e volontariamente dimorare in quel determinato Comune.

Vale a dire che può ritenersi effettivamente residente solo chi obiettivamente permane in tale luogo e volontariamente vi abita stabilmente, fermo restando che l'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

A tal proposito, l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nondimeno, ai sensi art. 4 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, posto che l'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici, lo stesso ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le eventuali contravvenzioni alle disposizioni della menzionata legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Le norme penali

[Torna su]

Vi è da chiedersi ora se chi effettua la richiesta di variazione anagrafica da un Comune ad un altro, attestando falsamente di aver trasferito la propria residenza nel Comune di destinazione al solo fine di partecipare alle consultazioni amministrative, possa incappare in qualche sanzione di carattere penale.

La risposta a tale quesito ci viene fornita dalla Corte di Cassazione, V Sez. penale, con la sentenza n. 29608, pubblicata in data 7 luglio 2014.

La stessa ricorda come, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 570/1960, "chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o In parte, liste di elettori o di candidati od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. … Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale con giudizio direttissimo.".

Spiega la Suprema Corte che la "ratio della norma è evidentemente quella di garantire nelle competizioni elettorali la regolarità, nel senso della corrispondenza tra libera scelta politica e segno nella scheda elettorale, prevenendo e reprimendo qualsiasi condotta -di natura violenta o truffaldina- che possa alterare il libero meccanismo della scelta democratica dei rappresentati dei cittadini. A tale scopo, il legislatore prende in considerazione le condotte contra legem, connotate da minaccia o da violenza (comma primo), ovvero da immutatio veri, incidenti sulla documentazione elettorale (comma secondo), Indubbiamente, la falsità elettorale è una species del più vasto genus della falsità documentale, pacificamente di natura plurioffensiva, che, in questo caso incide sul valore probatorio/certificatorio (in senso ampio) di qualsiasi documento, da ritenere ,seguendo la nozione espressa dalla sentenza 394/2006 della Corte costituzionale, bene strumentale intermedio", funzionale a garantire che le elezioni degli organi rappresentativi di parti del territorio abbiano come vittoriosi protagonisti determinati componenti della popolazione, intesa come l'insieme degli abitanti . Ed è proprio a tale strumento (bene strumentale) che l'ordinamento –in astratto- intende assicurare tutela penale.".

Ciò posto, continua il Giudice di legittimità, "secondo un condivisibile orientamento interpretativo integra questo reato chi fornisca false indicazioni sulla propria residenza, considerato che per qualità personali deve intendersi, non solo lo stato e l'identità del soggetto, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla, tra le quali rientrano residenza o domicilio (sez.5, Sentenza n. 1789 dell'08/11/2011, Rv. 251713).".

L'art. 495 del codice penale

[Torna su]

In particolare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, chi fornisce false informazioni sulla propria residenza, nel malcelato tentativo di iscriversi nelle liste elettorali e, quindi, partecipare – pur non avendone diritto – alle consultazioni amministrative, commette il reato previsto e punito dall'art. 495 Cp, a mente del quale, chiunque, come nel caso sopra detto, dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Peraltro, ogni cittadino di quel dato Comune è legittimato sia a chiedere agli uffici di anagrafe civile i dovuti accertamenti in merito alla effettiva residenza, sia a denunciare eventuali condotte fraudolente.

Tanto è vero che, conclude la Corte di Cassazione, <<in questo quadro normativo e in questa ratio della tutela penale … [sussiste] la legittimazione del cittadino-elettore a promuovere un accertamento diretto a verificare la corrispondenza alla reale situazione abitativa e lavorativa della documentazione contenente gli esiti delle pratiche di cambio di residenza, segnalati dal (omissis) e quindi a verificare la regolarità formale e sostanziale della composizione delle liste elettorali del comune in cui egli intende esercitare i propri diritti di elettorato attivo e passivo. Questo accertamento è anche funzionale a garantire l'interesse diffuso alla realizzazione della democrazia rappresentativa negli enti territoriali, le cui assemblee devono essere composte da rappresentanti di cittadini se non autoctoni, quanto meno ivi abitanti. La tutela di questo interesse è incompatibile con organizzate trasmigrazioni apparenti, realizzate mediante false pratiche di cambio di residenza, di cittadini, il cui segno nella scheda elettorale non è esercizio del diritto politico previsto dalla Costituzione, ma è adempimento di un impegno assunto al di fuori delle regole della Repubblica italiana. … Nel corso della pratica sul mutamento di residenza l'ufficiale d'anagrafe deve ordinare gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche (art. 4 legge 24.12.1954 n. 1228). Ne consegue che gli interessati hanno un obbligo di veridicità nelle proprie dichiarazioni anagrafiche e che integra gli estremi del reato previsto dall'art. 495 cod. pen.. ogni falsa dichiarazione relativa all'effettivo luogo di residenza. (sez. 5, Sentenza n. 11885 del 05/10/1998,rv 211924).>>.


Tutte le notizie