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Data: 27/05/2019 20:30:00 - Autore: Isabella Tammaro Avv. Isabella Tammaro - L'esercizio del diritto della servitù di passaggio e' consentito anche a terzi? Può definirsi lecito il comportamento del proprietario del fondo dominante, che consegna le chiavi di accesso alla strada su cui insiste la servitù anche ad ospiti e personale di servizio? Sul punto si è pronunciata di recente la Cassazione, II Sez. Civile con sentenza n. 4821/2019. La vicendaNel caso in esame il sig. Tizio conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, i coniugi Caio e Sempronia, per chiedere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sui terreni di sua proprietà. L'attore nel qualificare il diritto di passo, riconosciuto ai coniugi, come un diritto di natura personale deduceva l'illegittimità del comportamento da essi tenuto, ovvero la consegna anche a terzi, ospiti e personale di servizio, delle chiavi del cancello di accesso alla strada che consentiva il passaggio alle sponde del lago. Aggiungeva, inoltre, di esser stato condannato al ripristino del diritto di passaggio, a seguito di sentenza n. 555/1982 emessa dal Pretore di Como, esclusivamente in favore dei convenuti. Nel costituirsi in giudizio i coniugi, Caio e Sempronia, chiedevano il rigetto della domanda attorea, ed in via riconvenzionale l'accertamento della servitù di passaggio sui terreni di proprietà del sig.Tizio. Il Tribunale, interpretando il giudicato di cui alla sentenza n. 555/1982, qualificava il diritto dei coniugi come servitù irregolare e non come servitù prediale, in quanto non veniva imposto un peso su un fondo a favore di altro fondo, bensì un vantaggio personale. Successivamente, gli eredi del sig. Tizio proponevano appello presso la Corte d'Appello di Milano, che individuava nella sentenza n. 555/1982, emessa dal Pretore di Como, l'esistenza di un giudicato esterno in ordine all'esistenza della servitù prediale, in quanto la terminologia utilizzata, ovvero il costante riferimento alla servitù di passaggio, servitù di passo, esercizio del diritto di servitù, servitù gravante sul fondo, l'individuazione del percorso della servitù, nonché l'utilitas ricevuta dal fondo dominante, (atteso il consentito accesso diretto al lago), fossero tutti elementi individuanti la natura reale e non personale del diritto di passaggio attribuito ai coniugi. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, gli eredi del sig. Tizio, proponevano ricorso per Cassazione. La pronuncia della Corte di CassazioneLa Suprema Corte rigettava il ricorso, e per contro confermava la decisione della Corte d'Appello affermando che "nel diritto di passo devono ritenersi comprese tutte le concrete e varie modalità del passaggio, inteso quale " utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non solo in via diretta, cioè mediante l'esercizio del diritto personale o dei familiari e di tutti coloro che detengano il fondo dominante in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione." Aggiungeva , inoltre, che "la statuizione della corte territoriale di consentire l'accesso alla stradella ad ospiti e personale, inerisce al contenuto tipico della servitù, ed al contempo attiene alla normalità delle relazioni sociali e dei rapporti intrattenuti con i terzi dal proprietario del fondo dominante e dai suoi familiari" (Cass. 21129/ 2012). Infine, la Corte di Cassazione dichiarava non sussistente il denunciato vizio di extrapetizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in quanto consequenziale alla domanda del sig. Tizio, che aveva chiesto di dichiarare l'illegittimità del comportamento dei coniugi Caio e Sempronia, ed all'accoglimento della riconvenzionale dei convenuti della servitù di passaggio. Il principio di dirittoL'art. 841 c.c. consente al proprietario di "chiudere in qualunque tempo il fondo". Tale facoltà è riconosciuta ex lege anche al proprietario del fondo servente purchè, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1064 co.2 c.c., sia garantito "a chi ha un diritto di servitù, che renda necessario il passaggio per il fondo stesso, il libero e comodo ingresso", ovvero, sia consentito al titolare della predetta servitù, di continuare ad esercitare, di fatto, il possesso corrispondente al diritto ad esso spettante, in maniera analoga a quella precedente la chiusura del fondo. Nel caso in cui, la modifica apportata comprometta in maniera apprezzabile l'esercizio del possesso, ricorrono gli estremi della turbativa o spoglio (Cass. Civ. sent. 1192/2015). A tal riguardo, configura spoglio, (nello specifico privazione del possesso altrui), la chiusura del cancello di accesso al fondo, mediante apposizione di un lucchetto da parte del detentore, se tale condotta non è accompagnata dalla consegna di copia delle chiavi al titolare della servitù di passaggio. (Cass. Civ. sent. 14819/14).
Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi, in ordine alla legittimità della condotta tenuta dal proprietario del fondo dominante, che aveva consegnato copia delle chiavi di accesso alla strada su cui insisteva la servitù anche a terzi. Nel rigettare il ricorso proposto la Cassazione statuiva "nel diritto di passo devono ritenersi comprese tutte le concrete e varie modalità del passaggio, inteso quale " utilitas" che il proprietario del fondo dominante riceve non solo in via diretta, cioè mediante l'esercizio del diritto personale o dei familiari e di tutti coloro che detengano il fondo dominante in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione", estendendo il diritto di passaggio anche a terzi (ospiti e personale di servizio). |
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