Data: 22/05/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Per quanto attiene alla titolarit� della licenza di porto d'arma per uso caccia, taluni comportamenti possono essere ritenuti dall'autorit� frutto di negligenza nella custodia, arrivando poi a ritenersi che tali condotte siano indice di mancanza dei requisiti soggettivi per mantenere la predetta titolarit� dell'autorizzazione di polizia.
Andiamo al pratico e vediamo una situazione nella quale la persona interessata � titolare di licenza di porto d'arma per uso caccia, da svariati anni (Tar Lazio, Sezione Prima Ter, sentenza n. 9130 pubblicata il 3 settembre 2018, non appellata).

Il controllo dei Carabinieri

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Accade che i Carabinieri effettuano un controllo di routine.
Durante questo controllo emerge che la persona di cui parliamo detiene una quantit� di munizioni non regolarmente denunciata (51 cartucce cal. 12 a palla singola, 24 cartucce cal. 7 MM Rem. Mag., 987 gr. di polvere da sparo): materiale che viene posto sotto sequestro, con denuncia dell'interessato all'A.G.

La posizione della Questura

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Il Questore sospende la licenza, almeno sino alla definizione del procedimento penale e, in ogni caso, fino alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti.
L'Amministrazione, in pratica, assume che il comportamento ascritto alla persona � stato frutto di negligenza.

Il ricorso al Tar

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Questi presenta il ricorso al Tar, mettendo innanzitutto in risalto che in occasione del sopralluogo effettuato dai Carabinieri aveva esibito tutto le armi in possesso, oltre a svariate quantit� di munizioni di vario tipo, tutte regolarmente denunciate; inoltre aveva esibito spontaneamente i quantitativi di munizioni che poi sono risultati non coperti da denuncia.
Nello specifico, la denuncia era stata omessa perch� creduta applicabile la deroga ex art. 26 L. 110/75 ed, in coerenza con tale convinzione, l'interessato non aveva esitato a mostrare spontaneamente anche i quantitativi non denunciati.
La domanda cautelare viene accolta dal tribunale, ravvisando la buona fede del ricorrente nell'omettere la denuncia di cartucce e polvere da sparo (lo stesso aveva consegnato spontaneamente tutto in sede di controllo ed, inoltre, aveva regolarmente denunciato un numero molto consistente di munizioni, tutte rinvenute in occasione del controllo).
Successivamente, anche il merito vede l'accoglimento del ricorso.
Il motivo � questo.
Il ricorrente � risultato perfettamente in regola nella detenzione e denuncia di ben 12 armi ed oltre 1500 cartucce, essendo in confronto minimo il quantitativo di munizioni non denunziate (il tutto con spiccata diligenza nella custodia).
Dunque, alla persona in questione si pu� solo rimproverare di non aver correttamente interpretato l'art. 26 L. 110/75, che obbliga alla denuncia colui che detenga munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, che il ricorrente l'ha per errore intesa come regola che si riferisce a qualsiasi tipo di cartuccia per fucile da caccia, anzich� alle sole cartucce a pallini.
Quindi � accaduto che l'interessato, detenendo solo armi da caccia e munizioni di vario tipo, in numero complessivo superiore a 1000 ma non tutte a pallini, ha creduto di essere esentato dall'obbligo di denunciare le munizioni ulteriori al primo migliaio e, poi, credendo di essere nel giusto, ha spontaneamente esibito anche queste munizioni ai CC.
Quello che � dunque stato un giudizio di inaffidabilit� del ricorrente, pu� allora solo fondarsi sul fatto che egli ha erroneamente interpretato una norma, omettendo per effetto di questo un adempimento di natura solo amministrativa: la conseguenza � che nessun comportamento realmente pericoloso gli � imputabile e, infatti, non gli � stato imputato.

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