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Data: 23/05/2019 18:00:00 - Autore: Matteo Santini![]()
La fattispecie penale[Torna su]
L'art. 574-bis, recita: La convenzione dell'Aja[Torna su]
La Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, che disciplina gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, si applica nelle relazioni tra gli Stati che l'hanno firmata o vi hanno aderito, sempre che l'adesione sia stata accettata dagli altri Stati; per verificare quali sono si può consultare il sito del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, che riporta la tabella aggiornata degli Stati aderenti. L'ambito di applicazione della Convenzione è quello della "sottrazione internazionale", che si configura quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore; alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso del genitore o di altro soggetto titolare dell'affidamento. Il rimpatrio[Torna su]
Di fondamentale importanza sono gli artt. 12 e 13 della Convenzione, relativi alle procedure per il rimpatrio . Ai sensi dell'Art. 12 " L'Autorità adita ordina il ritorno immediato del minore che fosse stato trasferito o trattenuto illecitamente giusta l'articolo 3 qualora fosse trascorso meno di un anno dal trasferimento o dal mancato ritorno al momento della presentazione dell'istanza innanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente in cui si trova il minore. L'autorità giudiziaria o amministrativa deve ordinare il ritorno del minore pur se adita dopo lo scadere dell'anno di cui al capoverso precedente, salvo che sia accertato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente. La posizione della Corte di Cassazione[Torna su]
In merito al possibile diniego da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa al rimpatrio del minore, su richiesta del genitore affidatario, con particolare riferimento al punto b) dell'art. 13 della Convenzione, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza 25 maggio 2016 n. 10817, che ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego all'istanza di rimpatrio in Ungheria presentata dalla madre di due minori, in quanto, dalle risultanze probatorie, risultava dimostrata la sussistenza di un fondato rischio per i minori di essere esposti, per il fatto del loro ritorno, a pericoli fisici e psichici, o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile. Ciò in quanto, in base al principio del superiore interesse del minore, la sentenza impugnata aveva posto in evidenza la probabilità di esposizione dei minori a situazione di rischio dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico, a causa della condotta materna "da loro percepita come punitiva e violenta, caratterizzata da percosse, punizioni corporali, alimentazione non adeguata..", nonchè in considerazione delle serie difficoltà di inserimento nel nuovo ambiente, anche scolastico. L'orientamento della Corte di giustizia europea[Torna su]
La Corte di Giustizia Europea ha chiarito che le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali. Leggi anche: - La sottrazione del minore all'estero - Sottrazione di un minore da parte di un genitore: i consigli dell'avvocato |
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