Data: 22/05/2019 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La procedura d'infrazione 2018/2175, come emerge dalla circolare del Mise n. 3719/C (sotto allegata) ha fatto fare un passo indietro al legislatore italiano. Grazie alla legge europea 2018, infatti i mediatori saranno pi� liberi di svolgere la propria attivit�, per effetto della riduzione delle cause d'incompatibilit� con la professione. In effetti la formulazione attuale dell'art 5 della legge n. 39/2019, per pochi giorni ancora in vigore, viola il principio di proporzionalit� previsto a livello europeo. Meglio attendere quindi l'entrata in vigore della nuova disposizione prima di procedere alla cancellazione dei mediatori "incompatibili".

Meno incompatibilit� per il mediatore

La legge Europea 2018, comporta da ben 22 articoli con i quali vengono introdotte disposizioni di adeguamento alla normativa comunitaria, contengono, tra l'altro, norme il cui scopo � prevenire l'apertura di procedure d'infrazione, permettere la chiusura delle stesse e favorire l'archiviazione di casi ancora in fase di precontenzioso.

L'art. 2 della legge europea 2018 in particolare, contiene "Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione." Obiettivo della norma � ridurre i casi d'incompatibilit� previsti per i mediatori gi� dall'art 5 della legge n. 39/1989 "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore."

In virt� di dette recenti modifiche, la circolare del Mise n. 3719/C (sotto allegata) precisa quali sono i casi d'incompatibilit� con l'attivit� mediatizia:

a) attivit� imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivit� di mediazione;

b) attivit� svolta in qualit� di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di:
1. ente pubblico o privato,
2. istituto bancario, finanziario o assicurativo;

c) esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivit� di mediazione;

d) situazioni di conflitto di interessi.

Ragioni della modifica e indicazioni pratiche

L'art 5 � stato oggetto di modifica da parte della legge europea perch� nella procedura d'infrazione n. 2175 del 2018 � emerso che, di fatto, la formulazione ante riforma della disposizione andava a limitare fortemente l'attivit� che poteva svolgere un agente immobiliare.

L'art 5 comma e della legge n. 39/1989 prevede infatti (anche se ancora per poco):
L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile:
a) con l'attivit� svolta in qualit� di dipendente da persone, societ� o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attivit� imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate."

Una formulazione troppo generica che preclude troppe strade all'agente immobiliare, quando per la normativa europea se occorre porre dei limiti all'esercizio di una professione o a una prestazione di servizi, � sufficiente che venga rispettato il principio di proporzionalit� e che ci sia un motivo d' interesse generale da rispettare. Insomma, agli Stati membri non � preclusa la possibilit� disporre dei limiti all'esercizio di attivit� multidisciplinari, ma solo se serve a garantire l'imparzialit� e l'indipendenza di ogni professione e il rispetto delle norme deontologiche che le regolano.

Alla luce di tale modifica risulta quindi opportuno che, come specificato dalla circolare del Mise (in attesa dell'imminente entrata in vigore della legge europea) le Camere di Commercio si astengano dal cancellare quei mediatori che, in base alla disciplina ancora vigente, si trovino in condizioni d' incompatibilit�.

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