Data: 04/08/2006 - Autore: Silvia Vagnoni
"La prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto pu� essere data invero anche a mezzo di presunzioni, le quali al riguardo assumono anzi precipuo rilievo. Le presunzioni, vale osservare, come affermato in giurisprudenza di legittimit� e sostenuto anche in dottrina non costituiscono uno strumento probatorio di rango secondario nella gerarchia dei mezzi di prova e pi� debole rispetto alla prova diretta o rappresentativa. Va al riguardo sottolineato vome, alla stessa stregua di quella legale la presunzione vale invero nel caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne � onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria". E ancora: "Il danno patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale e il danno biologico) del carattere della patrimonialit�, ben pu�, in ragione della natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bens� compensativa di un pregiuzio non economico, essere liqidato secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., in considerazione dell'intensit� del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza pi� o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'et� della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse". Sono due dei principi individuati dalla Corte di Cassazione nella recente Sentenza n. 13546/2006 che ha riconosciuto l'autonomia della categoria del danno esistenziale.
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