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Data: 26/05/2019 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Il tema dell'affidabilit�, o meno, dell'interessato ritorna costantemente nelle sentenze amministrative dei Tar italiani, essendo delicate le questioni che ruotano attorno ad un uso (lecito) accorto ed appropriato delle armi. Ora, i principi di base espressi dalla giurisprudenza sono senza dubbio i seguenti: Discrezionalit�[Torna su] Il diniego, ovvero la revoca del porto d'armi, nonch� il divieto di detenzione delle stesse, sono niente altro che l'esplicazione di potest� connotata da ampi margini di discrezionalit� dell'amministrazione, chiamata dalla Legge a valutare queste istanze. Siamo, in altre parole, in un campo dove non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, dal momento che tali situazioni sono eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e art. 4 co. 1 L. n. 110/75: in sostanza l'Autorit� di P.S. dispone di ampia discrezionalit� nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilit� del soggetto nell'uso e nella custodia di armi, il tutto a tutela della pubblica incolumit�. Tutela della persona interessata[Torna su] Sul fronte opposto alla discrezionalit� amministrativa, va poi sottolineato che la persona interessata non � priva di tutele. Cerchiamo allora di capire come � possibile contemperare questo principio con la gi� citata discrezionalit�. Nei casi in cui le "condotte dubbie" della persona interessata sono rimaste a livello di semplici descrizioni, magari non suffragate da accertamenti svolti nelle aule di giustizia, oppure le circostanze di fatto risalgono a vecchi fatti accaduti anni e anni fa, magari quando il soggetto era un ragazzo, ebbene in tutti questi casi quelle condotte non appaiono idonee a generare perplessit� serie sull'affidabilit� in ordine ad un accorto ed appropriato uso delle armi. In questi condizioni, un eventuale giudizio di inaffidabilit� posto a base di un diniego risulterebbe privo dei suoi necessari presupposti fattuali e, soprattutto, non motivato. In pratica[Torna su] Quella che viene chiamata "inaffidabilit�", in questa delicata materia deve essere un concetto reale ma soprattutto "attuale". Tra l'altro, bisogna anche vedere di quali fatti si parla, dal momento che non tutti i fatti sono ugualmente rilevanti a fini amministrativi. Quindi, se risultano fatti commessi con l'uso o l'abuso delle armi, allora l'inaffidabilit� pu� essere palese. Diversamente, se risultano (remoti) diversi fatti (es: liti in occasione di festeggiamenti, liti per strada, frequentazione con persone di dubbia moralit� ecc...), in questo caso la persona interessata potr� pretendere una motivazione seria sul perch� tali fatti vengono ritenuti significativi e negativi per la valutazione. Ecco, dunque, che un eventuale ricorso avente come sfondo questi fatti diversi e remoti, verr� accolto (cfr. sentenza Tar Milano Sez. 1, n. 1028/2019). Altre informazioni su questo argomento? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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