Data: 27/05/2019 15:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Ritorna la rottamazione delle licenze commerciali. A partire dal 1° febbraio di quest'anno, come spiega l'Inps nella circolare n. 77/2019, i commercianti costretti a cessare l'attività in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio), potranno ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo Inps (513 euro mensili dal 2019).

Chiusura attività: chi può beneficiare della "rottamazione"

Un "ritorno" per sempre, grazie a una misura a regime, cioè strutturale senza più scadenza. In sostanza si tratta di una specie di prepensionamento che dà la possibilità di anticipare la chiusura dell'attività rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito. In pratica, in attesa di ricevere la pensione, si percepisce una indennità il cui importo è pari al minimo di pensione dell'Inps. La misura viene presentata per la prima volta nel 1996 e rimane operativa fino all'anno 2011; poi viene bloccata. Viene riattivata dalla legge di Stabilità 2014 dal 1° gennaio 2009 al 31 /12/2016.

Beneficiari dell'opportunità sono i commercianti con 62 anni d'età (57 anni d'età se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale e che sono titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.); titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.); esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.); gli agenti e rappresentanti di commercio. Serve ancora l'anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione "artigiani e commercianti" Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività.

Rottamazione licenze, misura dell'indennizzo

Il diritto all'indennizzo si consegue alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale (l'attività deve essere conclusa: il negozio, cioè, deve abbassare le serrande, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività);

- riconsegna dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili;

- cancellazione dal registro delle imprese; cancellazione dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec nel caso di iscritti fino al 23 aprile 1999); cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

La misura dell'indennizzo, una volta maturati i requisiti e realizzate le condizioni è possibile fare istanza all'Inps. L'indennizzo viene erogato dal mese successivo alla richiesta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia che dal 1° gennaio 2019 è salita a 67 anni (cinque mesi in più, per effetto della speranza di vita); dal mese successivo, percepisce la prestazione di quiescenza. La misura dell'indennità economica è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione «artigiani e commercianti» dell'Inps che dal 1° gennaio 2019 – come detto – è pari a 513 euro.


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