Data: 27/05/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda le parti sono tenute a procedere a un tentativo di mediazione "effettiva". Appare dunque insufficiente celebrare un mero incontro informativo, in cui si manifesta la propria disponibilità/indisponibilità alla mediazione senza che le parti si confrontino, in ottica conciliativa, sulle questioni oggetto della causa.
Lo ha chiarito il Tribunale di Firenze in una sentenza dell'8 maggio 2019 (sotto allegata), pronunciandosi su una vicenda in materia di azione revocatoria, tra una banca e il convenuto che aveva venduto ai figli un compendio immobiliari da questi rivenduto a terzi. In tale sentenza, il giudice fiorentino ha anche confrontato le sue conclusoni con quelle raggiunte di recente, in argomento, dalla Corte di cassazione, dissentendovi apertamente (sent. n. 8473/2019).

Il caso

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Il giudicante aveva disposto l'esperimento del procedimento di mediazione (ex art. 5, co 2, d.lgs. 28/2010), avvisando le parti che, sin dal primo incontro davanti al mediatore, si sarebbe dovuto procedere a "effettiva attività di mediazione in merito alla lite".

Ed è proprio l'effettività del procedimento che diviene oggetto principale della sentenza poiché, mentre i convenuti avevano rilasciato dichiarazione positiva alla mediazione, il legale delle banche aveva ritenuto non possibile iniziare il procedimento di mediazione.

In particolare, in una successiva memoria, si giustificava l'indisponibilità alla mediazione in base alla circostanza che "dall'analisi preliminare delle rispettive posizioni emergeva una distanza tale da rendere assolutamente superfluo l'esperimento del procedimento che avrebbe solamente comportato un inutile aggravio di spese".

Il giudice fiorentino risponde dunque ai convenuti, che si erano resi disponibili alla mediazione, i quali eccepiscono che la domanda debba dichiararsi improcedibile per "mancato esperimento effettivo della procedura di mediazione imputabile".

Il Tribunale, in primis, rappresenta la normativa vigente e la lettura offerta dalla giurisprudenza di merito sulla mediazione delegata dal Giudice come condizione di procedibilità. In particolare, rappresenta che quanto al contenuto del "primo incontro" dinanzi al mediatore, fondamentale ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità, il d.lgs. n. 28/2010 non è particolarmente eloquente.

Mediazione: il contenuto del primo incontro

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Pacificamente, chiarisce la sentenza, il primo incontro ha un contenuto informativo. Tuttavia, il punto controverso riguarda la necessità che la mediazione abbia anche un carattere effettivo, oltre che informativo, e cioè che, superato il momento informativo, le parti debbano procedere a un'effettiva mediazione nel merito delle questioni controverse.
Secondo un primo orientamento, che nella giurisprudenza di merito risulta recessivo, ma che tuttavia ha trovato l'autorevole avallo della Cassazione nella recentissima sentenza n. 8473/2019, al fine della procedibilità della domanda ex art. 5 comma 2-bis d.lgs. n. 28/2010, il primo incontro di mediazione può avere carattere meramente informativo.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre".
Invece, secondo una diversa impostazione predominante tra gli uffici di merito, la mediazione deve essere non solo informativa, ma necessariamente effettiva ai fini della procedibilità della domanda. Una conclusione che dalla stessa giurisprudenza di merito è stata declinata in ulteriori sotto orientamenti.

Tribunale di Firenze: tentativo di mediazione reale

Il Giudice fiorentino ritiene di aderire a questa seconda interpretazione, dissentendo esplicitamente rispetto a quanto stabilito dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 8473, presa come termine di paragone per un confronto. In primis, sottolinea il Tribunale, nella disciplina legale non si rinviene una rigida distinzione tra "incontro preliminare" e "uno o più incontri di effettivo svolgimento della mediazione". Del resto, lo stesso d.lgs. n. 28/2010 prevede che, nell'ambito del primo incontro, possa addivenirsi ad un accordo conciliativo.
La mediazione, rammenta il Tribunale, è un istituto giuridico che ha funzione complessa, che in parte ha una ricaduta in termini di deflazione del contenzioso giurisdizionale e in parte mira a favorire un diverso e alternativo metodo di risoluzione dei conflitti inter-privati.
Si evidenzia, inoltre, la sempre maggior attenzione da parte del legislatore a "forme alternative rispetto a quella classica (decisum del giudice) di definizione delle controversie", volta a valorizzare e promuovere, per quanto possibile, forme di definizione concordata tra le parti, con gli inevitabili effetti "benefici" per il sistema a esse conseguenti.
Ridurre l'esperimento del procedimento di mediazione, ai fini della procedibilità, a una mera comparizione delle parti innanzi al mediatore (per di più con la possibilità di farsi rappresentare dai propri difensori muniti di procura speciale come precisato dalla Cassazione), per ricevere un'informazione preliminare sulle finalità e sulle modalità di svolgimento della mediazione, e per dichiarare che semplicemente non c'è volontà di mediare comporta, secondo il magistrato fiorentino, "un elevato rischio che tutto il procedimento divenga un vuoto rituale".

Mediazione non effettiva? Domanda improcedibile

Ancora, se la mediazione fosse ridotta a una semplice comparizione, a un semplice "sedersi", si avrebbero ricadute negative anche sulla tempestiva erogazione del servizio giustizia, che di fatto potrebbe essere ostacolato dagli stessi incombenti legati alla mediazione.
Secondo il Tribunale, inoltre, che il carattere di effettività del primo incontro neppure abbia implicazioni particolarmente rilevanti sui costi del procedimento che, a seguito di una valutazione operata in sentenza, si ritengono non oggettivamente eccessivi.
Applicando tali principi al caso di specie, il magistrato ritiene che innanzi al mediatore le parti non si siano minimamente confrontate, in ottica conciliativa, sulle questioni oggetto della causa. In conclusione, la parte attrice e la terza intervenuta (che avevano manifestato la loro indisponibilità a differenza dei convenuti) sono venute meno all'onere di procedere a mediazione effettiva.
Infondata è la giustificazione addotta dal legale delle parti, ovvero che l'avvio della mediazione effettiva avrebbe "solamente comportato un inutile aggravio di spese". Tale attività poteva, infatti, essere svolta al primo incontro, circostanza che, per le considerazioni espresse, avrebbe escluso la debenza dei compensi di mediazione. L'irrituale svolgimento del procedimento di mediazione nel caso esaminato, conclude il Tribunale di Firenze, rende quindi improcedibile la domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2 e comma 2-bis d.lgs. n. 28/2010.

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