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Data: 27/05/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Guerra ai "costi nascosti" in ambito telefonico, ovvero maggiore tutela ai consumatori in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio. È l'obiettivo che si pone una proposta di legge, prima firmataria Federica Zanella (FI), all'esame della Camera dei deputati. Il testo, si legge nella relazione, punta a "tutelare i consumatori introducendo disposizioni finalizzate a garantire la piena ed effettiva trasparenza e comparabilità delle tariffe e dei prezzi dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio".
Telefonia e comunicazione elettronica: guerra ai costi nascosti[Torna su] Sotto attacco i cd. "costi nascosti" dei servizi di telefonia e comunicazione elettronica , ovvero quelli non esplicitamente dichiarati dagli operatori in fase di presentazione e pubblicizzazione dell'offerta, nonché di stipulazione del contratto e di attivazione del servizio, e che vengono sistematicamente addebitati al consumatore nel periodo di fatturazione. Con una "preoccupante mancanza di trasparenza sul presso reale effettivamente pagato dai consumatori" tali costi spesso si aggiungono al prezzo nominale comunicato in fase di promozione pubblicitaria, come evidenziato dalle associazioni a tutela dei consumatori e dalle testate giornalistiche. Sono, ad esempio, i costi inerenti l'attivazione preventiva e non richiesta di una serie di servizi ancillari a pagamento (in alcuni casi addirittura non disattivabili), quali, a titolo esemplificativo, quelli per la segreteria telefonica, la verifica del traffico residuo, l'utilizzo di un antivirus, il servizio di richiamata quando la linea risulta occupata e altri. Si stima che l'incidenza dei costi nascosti arrivi a ben 2 miliardi di euro all'anno. Costi telefonia: prezzo finale omnicomprensivo[Torna su] Allo scopo di contrastare tali condotte, ormai prassi consolidate, ritenute contrarie ai princìpi di correttezza e di trasparenza nei confronti dei consumatori e che, inoltre, falsano la concorrenza, si ritiene necessario prevedere disposizioni che obblighino i fornitori di servizi di telefonia e comunicazione elettronica a fornire informazioni chiare ed esaustive circa il reale prezzo che il consumatore dovrà corrispondere in relazione al periodo di fatturazione. L'articolo 1 della proposta di legge si sofferma sula disciplina della pubblicazione di tariffe e prezzi dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica. Il comma 1 dispone che, al fine di garantire la piena comparabilità delle tariffe e dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica e di assicurare ai consumatori un'adeguata informazione circa i reali costi sostenuti, le offerte e i messaggi pubblicitari dovranno indicare il prezzo finale comprensivo di tutti gli oneri per i consumatori derivanti dall'attivazione del contratto. Nel dettaglio, chiarisce il comma 2, il prezzo finale comunicato al consumatore dovrà comprendere tutti i costi effettivamente sostenuti dal consumatore con riferimento al periodo di fatturazione, compresi tutti i servizi pre-attivati o non disattivabili al momento di attivazione del servizio, e i costi dei servizi ancillari. Servizi ancillari: di cosa si tratta?[Torna su] Ci pensa il comma 3 della norma a fornire un elenco, esemplificativo e non tassativo, dei servizi c.d. ancillari che è possibile inserire in un contratto di telefonia e comunicazione elettronica al dettaglio e che l'operatore è tenuto a esplicitare in fase di promozione pubblicitaria. Per servizi ancillari, spiega la norma, si intendono: i costi di attivazione del servizio, di attivazione ovvero di fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di software e di applicazioni, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica e di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui attivazione, ovvero la fruizione, comporti un aumento del prezzo complessivo corri sposto dal consumatore con riferimento al periodo di fatturazione. Offerte e pubblicità non conformi punite dal codice del consumo[Torna su] L'articolo 2 della proposta di legge prevede che, dalla data di entrata in vigore della Legge, gli operatori avranno un periodo transitorio (di 30 giorni) per adeguarsi alle nuove disposizioni e cessare di promuovere o divulgare offerte e messaggi pubblicitari non conformi. Inoltre, la proposta di legge affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di sanzionare la violazione di tali disposizioni mediante l'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali scorrette previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. |
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