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Data: 29/05/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Niente sanzioni a carico del contribuente che ha pagato l'imposta in ritardo tramite bonifico bancario, ma con data e valuta anteriori alla scadenza del termine. Il pagamento deve, infatti, ritenersi tempestivo e sussiste la responsabilità della banca qualora l'ordine di bonifico sia giunto entro i termini di legge, anche se poi le somme sono state accreditate in un momento successivo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nell'ordinanza n. 13759/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso della regione Toscana che aveva ricevuto il pagamento delle accise con alcuni giorni di ritardo. La società contribuente, in realtà, aveva effettuato i pagamenti tramite bonifico bancario con ordini antecedenti la data di scadenza, ma le somme erano state accreditate dall'istituto bancario con ritardo benché con valuta riferita al giorno di scadenza previsto. La CTR, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, riteneva che i pagamenti dovessero ritenersi tempestivi. Bonifico entro i termini di legge? Responsabile la banca per i ritardiLa Cassazione, confermando la decisione, precisa che il bonifico bancario è uno dei modi di pagamento previsti per il pagamento delle accise, sicché le conseguenze del ritardo frapposto dalla banca, che materialmente era tenuta ad eseguire il pagamento a favore della Regione Toscana, non possono ricadere sul contribuente che ha dato ordine di pagamento entro il termine previsto. Gli Ermellini rammentano che, in materia di versamento delle imposte dirette, l'art. 17, ultimo comma, della legge 576/1975, prevede che l'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato nel termine previsto le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo. Con tale norma il legislatore ha avuto lo scopo di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all'intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l'obbligo contributivo a carico del contribuente doveva ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca. Per i giudici, il medesimo presupposto deve ritenersi sussistente anche in materia del pagamento delle accise, ove peraltro non è prevista una penale a carico della banca che ritardi nell'accredito dei pagamenti effettuati. |
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