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Data: 29/05/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il creditore del condominio che dispone di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facolt� di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli cond�mini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e seguenti. Si tratta del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 12715/2019 (qui sotto allegata), che ha fornito risposta positiva alla questione inerente la possibilit�, per il creditore del condominio, di procedere all'espropriazione dei crediti nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti.
Il caso[Torna su] Nel caso di specie, la creditrice aveva agito in via esecutiva nei confronti del Condominio, procedendo al pignoramento dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di alcuni cond�mini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. Domanda accolta sia in prime che in seconde cure nonostante l'opposizione all'esecuzione del Condominio debitore e di uno dei cond�mini terzi pignorati. La questione di diritto che si pone in Cassazione, a seguito del ricorso delle parti soccombenti, riguarda la possibilit�, per il creditore del condominio che abbia conseguito un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, di procedere all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei singoli cond�mini per i contributi dagli stessi dovuti. Per a Cassazione, tale questione va risolta in senso affermativo. Espropriazione dei crediti condominiali[Torna su] Secondo i principi generali (artt. 2740 e 2910 c.c.), mediante l'espropriazione forzata � possibile espropriare al debitore tutti i suoi beni, inclusi i crediti. Affinch� l'espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli cond�mini per contributi sia legittima, � quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo cond�mino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali (oltre che, ovviamente, un rapporto obbligatorio tra creditore e condominio). Per gli Ermellini, � innegabile che sul piano sostanziale si configuri un rapporto obbligatorio tra condominio e singolo cond�mino, con riguardo al pagamento dei contributi condominiali. L'art. 63 disp. att. c.c. conferma espressamente, e/o quanto meno presuppone, l'esistenza di tale rapporto obbligatorio, in quanto prevede che l'amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo), in favore del condominio e contro il singolo cond�mino per il pagamento dei suddetti contributi (in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea). Espropriabili i crediti del condominio nei confronti dei singoli cond�mini[Torna su] Essendo configurabile sul piano sostanziale un credito del Condominio (rappresentato dal suo amministratore) nei confronti dei singoli cond�mini, qualora esista anche un titolo esecutivo in favore di un terzo e contro lo stesso condominio (sempre rappresentato dall'amministratore), in mancanza di una norma che lo vieti espressamente, tale credito pu� certamente essere espropriato dal creditore del condominio, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., e la relativa esecuzione orzata non pu� che svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e seguenti. Per la Cassazione, tale conclusione non viola il principio di parziariet� delle obbligazioni condominiali, il quale implica che l'esecuzione contro il singolo cond�mino non possa avere luogo per l'intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Infatti, laddove l'esecuzione avvenga direttamente contro il Condominio, e non contro il singolo cond�mino, non solo l'esecutato � il Condominio, debitore per l'intero (dunque non entra in gioco in nessun modo il principio di parziariet�), ma l'espropriazione dei beni e diritti del condominio, cio� di beni che, proprio in quanto condominiali, appartengono pro quota a tutti i cond�mini, finisce addirittura per attuare, in linea di principio e in concreto, il richiamato principio di parziariet� (almeno fino a specifica prova contraria), senza affatto violarlo. Il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile. |
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