Data: 29/05/2019 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 14382/2019 (sotto allegata) torna a tirare le orecchie ai genitori che si disinteressano completamente dei figli dal punto di vista economico e morale. Non rileva che ad occuparsene ci sia l'altro genitore. Nel momento in cui un figlio viene al mondo e viene riconosciuto da entrambi i genitori, gli obblighi nei confronti degli stessi gravano su tutti e due. Nel caso di specie, in particolare gli Ermellini hanno chiarito che non dare il dovuto sostegno economico e morale alla figlia provoca nella stessa rilevanti danni morali, ma anche economici. Nel momento in cui le si nega il necessario aiuto per proseguire gli studi, alla stessa viene negata la possibilità di realizzarsi professionalmente ed economicamente. Danno che, certo nell'an, ma non nel quantum, non può che liquidarsi in via equitativa.

La vicenda processuale

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Una figlia agisce nei confronti del padre al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione dovuti nei suoi confronti. Il Tribunale accoglie la domanda della figlia riconoscendole un risarcimento pari a 66.759,00 euro, sentenza che viene confermata anche in sede d'Appello.

Ricorre in cassazione il padre soccombente lamentando:

  • l'omessa valutazione della condotta della madre, da considerarsi decisiva ai fini della controversia;
  • la mancata considerazione di un altro fatto, altrettanto decisivo da individuare nel comportamento della figlia, che pur non manifestando l'intenzione di proseguire gli studi universitari ha fatto richiesta al padre del necessario supporto economico;
  • violazione delle norme di diritto relativamente al risarcimento del danno riconosciuto alla figlia a causa degli inadempimenti del padre.

Gli obblighi di mantenere educare e istruire i figli gravano su entrambi i genitori

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La Cassazione nell'ordinanza n. 14382/2019 rigetta il ricorso avanzato dal padre ricorrente ritenendo infondati i motivi sollevati. Per la Suprema Corte, prima di tutto "La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri."

E' errato ritenere che gli obblighi di mantenere, istruire educare i figli gravino solo il genitore convivente o materialmente più presente. Questa tesi è da ritenersi assolutamente infondata. Come confermato da precedente giurisprudenza: "nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto fin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori."

Corretto liquidare il danno da perdita di chance in via equitativa

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Per quanto riguarda la censura relativa alla mancata dimostrazione da parte della figlia, di voler proseguire gli studi universitari, gli Ermellini rilevano invece come, dalle sentenze di primo e secondo grado è emerso in realtà che il padre le ha negato il supporto economico necessario tanto che la stessa, a causa di difficoltà di vario tipo, tra cui la mancata serenità provocata dalla situazione e il mancato sviluppo della personalità, ha scelto di interrompere anzitempo gli studi.

Inammissibili e infondati altresì i motivi relativi al risarcimento del danno, non solo perché il ricorso è privo di specificità relativamente alle contestazioni sollevate, ma anche perché contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il danno da perdita di chance riconosciuto alla figlia non può che essere liquidato in via equitativa. La corte d'appello ha infatti rilevato come il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione gravanti sul padre abbia cagionato alla figlia problemi di natura patrimoniale e non patrimoniale. Negandole il necessario sostegno economico per proseguire gli studi alla stessa è stato negato il diritto di realizzarsi professionalmente e quindi anche dal punto di vista economico. Danno che, stante l'impossibilità di quantificazione esatta, non può che essere determinato equitativamente.

Provato il pregiudizio morale, deve essere risarcito

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La Suprema Corte rigetta infine le contestazioni sollevate dal padre sul riconoscimento del danno morale subito dalla figlia a causa dei suoi inadempimenti materiali e morali. La corte d'appello ha ritenuto provato sia il disagio morale che il pregiudizio all'integrità fisica subiti dalla figlia, ritenendo invece assenti ulteriori concause.

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