Data: 31/05/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Non spetta alcun indennizzo all'avvocato che, debitamente autorizzato, ha notificato l'atto giudiziario in proprio a mezzo raccomandata e lamenta il ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento.

L'indennizzo, come stabilisce la normativa di riferimento, è previsto solo in caso di smarrimento del plico, mentre il ritardo nella restituzione dell'avviso di ricevimento costituisce un obbligo accessorio che ben può essere soddisfatto con il rilascio gratuito di un duplicato. Non spetta nemmeno il risarcimento se non viene dimostrato il danno effettivamente subito dall'utente per effetto del solo ritardato recapito della ricevuta di ritorno.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione Civile, nell'ordinanza n. 13962/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento danni contro Poste Italiane avanzata da un legale.

Il caso

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Questi, autorizzato dal competente COA a effettuare direttamente l'invio (ex L. n. 53/94), aveva spedito un atto giudiziario a mezzo di plico raccomandato, la cui cartolina di ritorno era stata restituita al mittente oltre il 10° giorno lavorativo successivo alla data di spedizione.

Il giudice d'appello, riformando la sentenza di prime cure, negava l'indennizzo rilevando che la normativa di riferimento (art. 6, L. n. 890/82, art. 48 del D.P.R. n. 156/1973 e la Carta di Qualità dei servizi postali) lo prevede in favore dell'utente solo in caso di smarrimento del plico e non anche in ipotesi di smarrimento o di ritardo nella consegna dell'avviso di ricevimento.

Neppure Poste doveva risarcire alcun danno conseguente a inadempimento in quanto non era stato né allegato né dimostrato il danno effettivamente subito dall'utente per effetto del ritardato recapito inerente, appunto, non l'atto giudiziario in sé, ma il solo avviso di ricevimento.

Avvocati e notifica in proprio degli atti giudiziari

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Per la Cassazione, correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 6 della L. n. 890/1982 alla notifica di atti giudiziari effettuata dall'esercente la professione legale debitamente autorizzato, atteso che l'art. 1 della L. n. 53/1994 richiama espressamente le modalità previste dalla legge n. 890 e che tale richiamo è ribadito dal successivo art. 3, comma 3 (cfr., Cass. n. 13922/2002).

Va esclusa, pertanto, l'applicabilità al caso di specie delle norme concernenti il servizio postale ordinario (anziché quelle della L. n. 890/1982), giacché concernono la peculiare ipotesi della notificazione della cartella esattoriale effettuata a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

Raccomandate e ritardato recapito dell'avviso di ricevimento

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Ancora, secondo gli Ermellini, sono inammissibili le censure dell'avvocato tese a sostenere la necessità di equiparare il ritardo nella restituzione dell'avviso al ritardo della consegna del plico.

Le doglianze, si legge in sentenza, omettono di confrontarsi con la previsione dell'art. 6, comma 1, della L. n. 890/1982, che disciplina in modo diverso l'ipotesi dello smarrimento del plico e quella dello smarrimento dell'avviso di ricevimento (per quest'ultima escludendo qualsiasi indennizzo) e costituisce la base normativa della previsione della Carta di Qualità dei Servizi Postali, che egualmente esclude l'indennizzo per le ipotesi dello smarrimento dell'avviso e altrettanto prevede per il ritardato recapito.

Il ritardo nel recapito del plico, spiega ancora la Cassazione, attiene all'adempimento dell'obbligazione primaria assunta dal servizio postale (di consegna del plico entro termini prefissati), mentre il ritardo nella restituzione dell'avviso concerne un obbligo accessorio (di documentazione dell'avvenuta consegna) che ben può essere soddisfatto mediante il rilascio gratuito di un duplicato.

Avviso di ricevimento e risarcimento del danno per ritardata consegna

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Anche la censura sul mancato riconoscimento del danno è inammissibile, in quanto il ricorrente sostiene genericamente la risarcibilità del pregiudizio conseguente alla ritardata consegna dell'avviso, senza contrastare specificamente la pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che fosse mancata l'allegazione e la dimostrazione del danno "effettivamente subito dall'utente per effetto del ritardato recapito" dell'avviso di ricevimento.

Neppure può ritenersi che gli oneri di allegazione e dimostrazione del danno siano stati soddisfatti con la mera indicazione del costo di spedizione del plico, dovendosi rilevare, per un verso, che l'importo pagato dall'utente ha costituito il corrispettivo per un servizio che è risultato comunque espletato da Poste Italiane e, per altro verso, che è rimasto del tutto indeterminato (oltreché indimostrato) in cosa sarebbe consistito il pregiudizio in concreto patito dall'avvocato a causa del mero ritardo nella restituzione dell'avviso.

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