Data: 02/06/2019 21:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – L'omessa diagnosi di una patologia tumorale da parte del medico va valutata con particolare rigidità, per la delicatezza e la particolare rilevanza degli interessi che vengono in gioco.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, sul punto, non lascia dubbi e anche di recente, con la sentenza numero 23252/2019 qui sotto allegata, ha ritenuto di ribadire tale posizione.

Sollecita diagnosi delle patologie tumorali

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Per i giudici della quarta sezione penale, l'errore diagnostico consistente nell'intempestiva diagnosi di un tumore è causa dell'evento dannoso poi lamentato dal paziente in quanto, come è la stessa scienza medica a sostenere, è necessario diagnosticare sollecitamente le patologie tumorali, posto che la loro prognosi varia a seconda della tempestività con la quale le stesse sono state accertate.

Medico responsabile per la progressione del male

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L'errore diagnostico si configura, del resto, non solo quando il medico, in presenza di determinati sintomi, non riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota o lo inquadri in maniera errata, ma anche quando ometta di eseguire tutti i controlli e gli accertamenti doverosi per procedere a una corretta diagnosi.

In presenza di un tale errore diagnostico, il medico è penalmente responsabile anche quando la sua omissione contribuisca alla progressione del male.

L'accertamento della responsabilità per omissione

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La Corte di cassazione, giudicando di un'ipotesi di errore diagnostico rispetto a un carcinoma mammario, ha ritenuto opportuno anche ricordare quali sono le regole che governano l'accertamento della responsabilità in caso di comportamento omissivo.

Si tratta, in particolare, delle medesime regole applicabili in caso di comportamento commissivo, con un'unica distinzione: dinanzi a un'ipotesi di omissione, il nesso di causalità va verificato ricorrendo a un giudizio controfattuale che non si fonda sui dati della realtà ma è meramente ipotetico, dandosi per verificato il comportamento che invece è stato omesso.

Medico responsabile anche in caso di morte inevitabile

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Proprio in ragione di tali presupposti, non è quindi possibile escludere che sia responsabile anche "il medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all'intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso".


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