Data: 29/08/2006 - Autore: Cristina Matricardi
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14977/2006) ha stabilito che deve essere risarcito il danno (alutato in re ipsa) da protesto che, sollevato in maniera illegittima, venga riconosciuto lesivo dei diritti della persona. I Giudici del Palazzaccio, in particolare, hanno precisato che il protesto cambiario "conferendo pubblicit� ipso facto all'insolvenza del debitore, non � destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una pi� complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, cos� che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente, efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, al di l� ed a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali, onde, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi in re ipsa, andr� senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass., 11103/1998) ed essendo, quindi, il medesimo danneggiato legittimato ad invocare in proprio favore l'uso, da parte del giudice, del relativo potere di liquidazione equitativa".
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