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Data: 01/06/2019 22:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Grava sul coniuge che richiede l'addebito della separazione, contestando al partner l'abbandono del tetto coniugale e l'infedeltà, l'onere di dimostrare che tali comportamenti hanno determinato la crisi di coppia. Queste violazioni dei doveri coniugali, infatti, non sono di per sè sufficienti a far scattare l'addebito se il giudice rileva che la coppia fosse già precedentemente in crisi e che la convivenza tra i due fosse già tesa e intollerabile prima ancora che tali violazioni si realizzassero. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 14591/2019 (qui sotto allegato) respingendo il ricorso di un ex marito che era stato tradito dalla ex moglie che poi aveva abbandonato la casa coniugale.
Il caso[Torna su] Il Tribunale aveva addebitato la separazione alla ex moglie, ma la pronuncia era stata poi revocata dalla Corte d'appello per insufficienza del quadro probatorio acquisito a stabilire l'addebito a carico della donna. In particolare, secondo i giudici, la crisi matrimoniale risultava precedente all'allontanamento della moglie e alla relazione extraconiugale della stessa. Ancora, si riteneva non adeguatamente provato il nesso causale tra la relazione dell'appellante e l'abbandono della casa coniugale che, invece, doveva imputarsi alla preesistente e duratura compromissione della serenità familiare e all'accesa conflittualità esistente tra i coniugi. L'ex marito, invece, ritiene che l'allontanamento del coniuge dalla casa familiare costituisca grave violazione dei doveri matrimoniali e di per sé ragione sufficiente per l'addebito della separazione. Inoltre, sostiene che debba essere l'altro coniuge, e non quello abbandonato, a dover provare che l'allontanamento è dovuto all'intollerabilità della convivenza. Ancora, il ricorrente sostiene che, dimostrata da parte del coniuge richiedente l'addebito l'inosservanza del dovere di fedeltà da parte dell'altro, si presume che sia stata tale inosservanza a determinare l'intollerabilità della convivenza, salvo che il coniuge responsabile provi, come fatto estintivo, che la crisi coniugate fosse da imputare a fatti diversi, operando in tal caso un'inversione dell'onere della prova. Nella specie, nessuna prova della mancanza di tale nesso è stata fornita dalla ex moglie. Separazione: chi chiede l'addebito prova l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio[Torna su] Gli Ermellini, invece, ritengono infondate le denunce circa la non corretta valutazione del materiale probatorio e l'erronea ripartizione dell'onus probandi. La pronuncia di addebito, spiega la Corte, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 18074/2014). In tema di onere della prova, si legge nell'ordinanza, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018). Tradimento e allontanamento? Niente addebito se la crisi era preesistente[Torna su] Nel caso di specie, la Corte d'appello ha imputato a una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza, la causa della separazione, rilevando altresì che siffatta situazione si è verificata antecedentemente alla violazione dei doveri coniugali (obbligo di fedeltà e di coabitazione) da parte della moglie. Neppure, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'abbandono del tetto coniugale giustifica l'addebito qualora sia motivato da una giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale (Cass. 4540/2011). Nonostante il ricorrente insista su una diversa ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte precisa che la causalità delle condotte, in sé significative ai fini dell'addebito (allontanamento e infedeltà), è stata esclusa dalla Corte territoriale e solo un riesame dei fatti (non possibile in Cassazione) potrebbe mutare questo giudizio, del tutto rimesso al giudice del merito. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. |
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