Data: 31/05/2019 17:00:00 - Autore: Roberto Paternicò
di Roberto Paternicò - Con l'audizione del 28 Maggio 2019 presso la Commissione parlamentare di riferimento, la Corte dei Conti ha presentato la propria relazione annuale in tema di politiche d'investimento delle casse previdenziali (d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103). Dai risultati del controllo, alcuni passi salienti sulle caratteristiche istituzionali e sull'andamento della gestione caratteristica di dette Casse.

Il profilo istituzionale

La Corte dei Conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.259 e del d.lgs. 30 giugno 1994, n.509, art. 3 comma 5, esercita annualmente, il controllo generale sulla gestione finanziaria delle singole casse, per assicurarne la legalità e l'efficacia e riferisce al Parlamento su ciascuna di esse.
Un controllo generale che il legislatore ha ritenuto dovesse permanere, nonostante la natura di soggetto privato delle casse dei professionisti, in ragione della natura sicuramente pubblica della delicata missione di erogare agli assicurati le prestazioni pensionistiche e gli altri benefici di natura previdenziale previsti dalla normativa vigente nonché della obbligatorietà della contribuzione prevista dalla legge.

Politiche di investimento casse previdenziali tra limiti normativi e autonomia

Si evidenzia la ricerca di un punto di equilibrio tra una disciplina unitaria ed omogenea, di derivazione statale, degli investimenti mobiliari e immobiliari delle risorse finanziarie gestite che garantisca impieghi realizzati con la necessaria competenza e prudenza, anche, attraverso criteri e regole trasparenti.
E' necessario perseguire la redditività del patrimonio per l'equilibrio di bilancio e per la sostenibilità di medio-lungo periodo delle gestioni previdenziali con una disciplina degli investimenti coerente con l'esigenza di coniugare stabilità economico-patrimoniale e produttività del patrimonio.
Garantire, inoltre, alle casse che non si avvalgono di finanziamenti pubblici, del permanere di ambiti di autonomia dei soggetti privati, pur con i limiti che derivano dall'essere inserite nell'elenco delle pubbliche amministrazioni.
Diviene, quindi, imprescindibile l'adozione del regolamento interministeriale di cui all'art.14, comma 3 del d.l.n.98/2011, che attui i principi e i criteri di sana e prudente gestione finanziaria. In attesa dell'approvazione di detto regolamento, alcune casse previdenziali hanno utilizzato quale riferimento normativo, le "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento" adottate dalla COVIP il 16 marzo 2012 per i fondi pensione e i d.m. Tesoro 21 novembre 1996, n. 703 e Finanze 2 settembre 2014, n. 166 (Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 luglio 2003) "Attività degli enti pensionistici aziendali o professionali non obbligatorie", applicando i criteri e i limiti d'investimento delle risorse dei fondi pensione nonché le regole in materia di conflitto di interesse.
Variegata e diversificata è risultata la situazione degli strumenti e delle politiche d'investimento delle Casse, seppur l'Adepp (Associazione di categoria degli enti previdenziali) abbia adottato nel 2017, in autonomia, un codice di autoregolamentazione non cogente.

I risultati del controllo

L'esame svolto dalla Corte sul rapporto tra le contribuzioni degli iscritti e le prestazioni erogate ha confermato che la quasi totalità delle casse presenta proiezioni attuariali in sostanziale equilibrio.
Va, comunque, rilevato che nel periodo intermedio del bilancio attuariale per alcuni enti si registrano risultati negativi, in determinati esercizi.
"Nel caso dell'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani), in particolare, per il quale è stato recentemente approvato il referto di questa Corte per l'esercizio finanziario 2017, sono stati riscontrati notevoli peggioramenti dei risultati patrimoniali abbinati al saldo negativo tra contribuzioni e prestazioni previdenziali erogate; l'avanzo economico è stato supportato fino al 2016 da plusvalenze derivanti dagli apporti ai fondi immobiliari o dalle vendite di immobili le quali, tuttavia, sono destinate ad esaurirsi. Nel caso della gestione dell'INPGI 1 (gestione sostitutiva AGO), infatti, il bilancio tecnico attuariale reca una previsione di esaurimento del patrimonio già dal 2028."
"In una gestione esaminata di recente (ENPAPI - Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica) sono, poi, emerse problematiche relative alla regolamentazione delle convenzioni di investimento, alla valutazione in bilancio degli asset, alla struttura dei sistemi di controllo. Si è riscontrata la stipulazione di convenzioni di investimento notevolmente gravose sul versante dell'assunzione di impegni pluriennali ad importi prefissati, rispetto alla percezione, non coincidente temporalmente, delle entrate contributive, con creazione di costi aggiuntivi per interessi sui conti correnti in essere presso istituti di credito. Altri aspetti hanno riguardato la caratterizzazione degli investimenti in relazione alle finalità istituzionali. Sotto altro profilo, le anomalie rilevate sono state oggetto di accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria."
In linea generale, per tutte le Casse di previdenza si riscontrano criticità attinenti l'ammontare dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti, sia per quanto riguarda il recupero dell'evasione contributiva, sia per l'esigibilità di crediti risalenti nel tempo.
Emerge, comunque, prioritaria la necessità, di regole chiare nella materia degli investimenti, che garantiscano un livello elevato di protezione e sicurezza degli iscritti.
Tra gli aspetti in comune, nell'ambito degli investimenti, emergono scelte sbagliate che si ripercuotono soprattutto sugli iscritti e non su chi le ha compiute e pertanto diviene necessario adottare, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata del soggetto che le esercita, un sistema di regole per limitare la concentrazione del rischio, l'applicazione di standard minimi patrimoniali, procedure da rispettare nell'allocazione degli asset, divieti relativi all'acquisizione di attività particolarmente rischiose e severi criteri da rispettare nella valorizzazione in bilancio dei beni detenuti.

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